REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

                 TITOLO III                                                     
      DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE                                   
          Art. 15                                                               
Urgenza                                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa             
entra in vigore il giorno successivo alla data della sua                        
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                           
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 luglio 1998  ANTONIO LA FORGIA                                       
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 763 del 25/3/1998; oggetto consiliare n. 3803 (VI legislatura),              
con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio               
regionale nella seduta del 26/5/1998;                                           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 242 in data 5/6/1998;                                                
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza                
sociale" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione I.             
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10 del                 
27/5/1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula              
del consigliere Lombardi;                                                       
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28/5/1998, atto            
n.133/98;                                                                       
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1414/4.1.27/C.G.              
del 25/6/1998.                                                                  
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modifiche in Legge 30               
marzo 1998, n. 61, concerne Ulteriori interventi urgenti in favore              
delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone            
colpite da eventi calamitosi.                                                   
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 17-18-19-20-21 del DL 30 gennaio 1998, n.            
6, convertito nella Legge 30 marzo 1998, n. 61, citato alla nota al             
Titolo, e' il seguente:                                                         
"Art. 17 - Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione               
Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone                                     
1. Le Regioni Emilia-Romagna e Calabria provvedono alla realizzazione           
e al completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei               
territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Parma,             
Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da               
dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996,            
volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche                
regionali e locali, nonche' al riassetto idrogeologico complessivo,             
compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste           
e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le                
competenti Autorita' di bacino. Al fabbisogno, stimato                          
complessivamente in Lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre, quanto a            
Lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna ed a Lire 80                  
miliardi per la regione Calabria, con le disponibilita' di cui                  
all'articolo 21.                                                                
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione            
dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n.             
2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della            
Repubblica Italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n.           
281 del 30 novembre 1996.                                                       
          Art. 18 - Interventi a favore dei soggetti privati della              
regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del           
1996                                                                            
1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data            
degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano            
proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati                  
distrutti o per i quali non vi siano possibilita' di ripristino per             
effetto degli eventi medesimi, e' assegnato un contributo a fondo               
perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova                      
costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di              
civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente            
a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta, fino al limite               
massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non              
superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova                
edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati           
dalla Regione ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e                     
successive modificazioni.                                                       
2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati              
dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 e' assegnato un contributo            
a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorita'            
per le abitazioni principali.                                                   
3. Alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di                  
servizi e artigianali, aventi sede o unita' produttive nei territori            
di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza               
degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili            
di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un                     
contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni            
subiti, nel limite massimo di complessive Lire 300 milioni per                  
ciascuna impresa.                                                               
4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in                
conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei                
danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non           
inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.                            
5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione             
di prodotti agricoli ubicate nel territorio del Comune di Corniglio,            
che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a                
seguito dell'evento franoso, e' assegnato un contributo per il                  
parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione             
di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature,               
delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni             
funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari                  
capacita' produttiva, nonche' alla demolizione della struttura                  
dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attivita'              
sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle                 
imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della           
capacita produttiva e da interventi di e innovazioni tecnologica.               
6. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro           
relitti sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio            
indisponibile del Comune.                                                       
7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia           
stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonche' le disposizioni di cui              
all'articolo 6.                                                                 
8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del DL 12           
novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31            
dicembre 1996, n. 677, la Regione Emilia-Romagna, ai fini                       
dell'attivazione degli interventi di cui alla Legge 14 febbraio 1992,           
n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti               
dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad           
una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta               
giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della Legge 14 febbraio               
1992, n. 185, entro cui le Regioni deliberano la proposta di                    
declaratoria della eccezionalita' dell'evento, decorre dalla data di            
entrata in vigore del presente decreto.                                         
9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e           
2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi           
3 e 4, nel limite di Lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al           
comma 5, nel limite di Lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo            
di Lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilita' di cui                 
all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli              
interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per           
le finalita' di cui all'articolo 17.                                            
          Art. 19 - Interventi urgenti nei territori della regione              
Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre             
1996                                                                            
1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento           
sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del                
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione            
civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta                  
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la             
Regione provvede:                                                               
a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano           
redatto ai sensi della medesima ordinanza;                                      
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli                 
edifici pubblici e di culto;                                                    
c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di               
immobili privati, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per             
cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico,           
con priorita' per le abitazioni principali che risultino totalmente o           
parzialmente inagibili.                                                         
2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di           
cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti dalla Regione, d'intesa              
con il Ministero dei Lavori pubblici.                                           
3. Al fabbisogno stimato in Lire 100 miliardi per le finalita' di cui           
al comma 1, lettere a) e b), e in Lire 40 miliardi per la finalita'             
di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con le disponibilita' di            
cui all'articolo 21.                                                            
          Art. 20 - Modalita' di attuazione degli interventi                    
1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di            
culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le Regioni Calabria ed                  
Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per              
gli stessi interventi le Regioni e gli Enti locali interessati                  
possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di             
cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.                                       
2. Le provvidenze gia' concesse con le ordinanze del Ministro                   
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile,             
per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui               
benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).                     
3. La Regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei           
danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19,           
comma 1, lettera c), nonche' a stabilire le relative modalita' e                
disposizioni operative.                                                         
4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati            
dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, e' vietato             
procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione           
di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla             
base delle direttive tecniche impartite con decreto dei Ministro dei            
Lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta             
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno            
essere individuate e perimetrate dalle Regioni entro novanta giorni             
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le Regioni             
non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto                   
dall'articolo 4, comma 2, del DL 12 novembre 1996, n. 576, convertito           
con modificazioni, dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 677.                        
          Art. 21 - Norma di copertura                                          
1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui              
agli articoli 17, 18 e 19, pari a Lire 331 miliardi per la Regione              
Emilia-Romagna e pari a Lire 80 miliardi per la Regione Calabria, il            
Dipartimento della Protezione civile e' autorizzato a concorrere con            
contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a Lire           
7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la                   
copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le Regioni                  
contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di            
credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla             
normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai              
predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al            
2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di            
cui al DL 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla           
Legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' com determinate dalla tabella C              
della Legge 27 dicembre 1997, n. 450.".                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 17 della Legge 30 marzo 1998, n.              
61, e' riportato nella nota 1) del presente comma.                              
3) Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno                
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2475 del 19            
novembre 1996, concernente Interventi urgenti diretti a fronteggiate            
i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre              
1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
1. Il Commissario delegato sulla base del censimento dei danni e                
della valutazione economica preventiva della loro entita', nonche'              
sulla base degli accertamenti e delle prescrizioni direttamente                 
effettuate dal nucleo tecnico-specialistico, predispone - entro                 
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza              
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - un piano per gli           
interventi di somma urgenza e di prima sistemazione di immobili di              
fruizione pubblica, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente             
ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla                
Regione e dagli Enti locali.                                                    
2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o            
da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti, a seguito del             
verificarsi degli eventi di cui all'art. 1, con priorita' per quelli            
nei comuni colpiti da sisma del VI e VII grado di intensita'; il                
piano indica selezionati interventi di emergenza per i restanti                 
comuni.                                                                         
3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali               
finalizzate al consolidamento complessivo degli edifici e delle                 
infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' le verifiche effettuate           
e da effettuare sulle agibilita' degli edifici ed il rilevamento                
analitico dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di            
ripristino e di miglioramento sismico.                                          
4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere                   
sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della Protezione                  
civile.                                                                         
5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere                
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.".                 
4) Il testo dell'art. 19 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, e'                   
riportato nella nota 1) del presente comma.                                     
5) Il testo dell'art. 18 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, e'                   
riportato nella nota 1) del presente comma.                                     
Comma 2                                                                         
6) Il testo dei commi da 1 a 9 e 11 dell'art. 14 della Legge 30 marzo           
1998,  n.61, e' il seguente:                                                    
"Art. 14 - Norme di accelerazione e controllo degli interventi                  
1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le             
quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti,                     
autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati,              
l'Amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro             
sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve             
comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla                 
conferenza dei servizi il rappresentante di un'Amministrazione                  
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato                
potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla             
presenza della totalita' delle Amministrazioni invitate e dalla                 
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il           
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere               
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche                    
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini                      
dell'assenso. L'Amministrazione procedente puo' comunque assumere la            
determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di            
motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla                 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio                   
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la                  
determinazione dell'amministrazione procedente e' subordinata                   
all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4,               
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17,            
comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.                                    
2. La redazione dei progetti e le attivita' di consulenza relative              
agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei                
soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi                
professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a              
cooperative di produzione e lavoro, ovvero a societa' di                        
progettazione o a societa' di ingegneria di loro fiducia, aventi                
documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle             
caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora                    
l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.           
3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti           
dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16,              
comma 2, secondo periodo, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e               
successive modificazioni e integrazioni, e' articolata nei progetti             
di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la                  
tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui           
al comma 5 del suddetto articolo.                                               
4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro             
di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente               
decreto, si puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1,                  
lettera b), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive                   
modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU,           
IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi            
del comma 1 dell'articolo 24 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,              
avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati              
almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti           
qualificati ai sensi della citata Legge n. 109 del 1994 per i lavori            
oggetto dell'appalto.                                                           
4 bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla             
crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di                   
finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti           
dalla Legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21              
marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.105 dell'8 maggio            
1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale.                
5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a               
cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si puo' procedere con il sistema            
di cui al comma 1, lettera b), l'articolo 19 della Legge 11 febbraio            
1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le           
tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di             
non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i              
lavori vengano affidati con le modalita' sopraindicate, in sede di              
progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto             
definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto                 
previsto all'articolo 25, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n.             
109, come sostituito dall'articolo 8-ter del DL 3 aprile 1995, n.               
101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 giugno 1995, n.               
216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In             
tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano            
affidati con le modalita' sopraindicate, le varianti in corso d'opera           
sono ammesse con le modalita' di cui all'articolo 25 della Legge 11             
febbraio 1994,  n.109, come sostituito dall'articolo 8-ter del DL 3             
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2               
giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo                
periodo del comma 3 del medesimo articolo e' aumentato al 15 per                
cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono                
approvate dall'ingegnere capo dei lavori, tutte le altre varianti               
sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si           
e' espresso sul progetto originario.                                            
6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a           
corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le Regioni determinano in via            
preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da            
invitare fra quelli richiedenti, sentiti i Provveditorati alle Opere            
Pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.                             
7. L'Amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal            
presente decreto, puo' prevedere nel bando di gara la facolta', in              
caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un           
contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario                     
appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al               
fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle               
medesime condizioni economiche gia' proposte in sede d'offerta.                 
8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto              
degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti            
dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.                  
9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento               
sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi            
dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della             
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e                    
integrazioni.                                                                   
omissis                                                                         
11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse                         
all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in                  
vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai             
sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel                 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le           
Amministrazioni competenti.                                                     
omissis".                                                                       
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Ministro                 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.           
2476 del 19 novembre 1996, concernente Interventi urgenti diretti a             
fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli            
eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel                   
territorio delle province di Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini e                   
Bologna, e' il seguente:                                                        
"Art. 2                                                                         
omissis                                                                         
3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa            
all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale              
degli uffici competenti.                                                        
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo dei commi da 1 a 9 e 11 dell'art. 14 della Legge 30 marzo           
1998,  n.61 e' riportato alla nota 6) dell'art. 1.                              
Comma 5                                                                         
3) Il Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concerne                    
Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei            
fondi accreditati ai funzionari delegati.                                       
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale                 
2475/96 citata alla nota 3) dell'art. 1, e' il seguente:                        
"Art. 2                                                                         
omissis                                                                         
5. Per le verifiche sull'agibilita' degli edifici pubblici e privati            
e delle infrastrutture danneggiate dal sisma, nonche' per la                    
rilevazione e la valutazione del danno e degli interventi necessari             
al recupero degli edifici stessi, compresi quelli di carattere                  
monumentale, il commissario delegato si avvale di un nucleo                     
tecnico-specialistico costituito dal direttore dell'Istituto per il             
rischio sismico del CNR, da tecnici del Gruppo nazionale di difesa              
dai terremoti del CNR, da un rappresentante del Servizio sismico                
nazionale, dalla Soprintendenza ai Beni culturali e dal                         
Provveditorato alle Opere Pubbliche, da tecnici dei Comuni, delle               
Province, delle Amministrazioni statali e regionali o, ove occorra,             
da liberi professionisti, esperti nel settore. Tale nucleo operativo            
sara' coordinato da uno staff tecnico nominato dal commissario                  
delegato. L'onere relativo al funzionamento dei suddetti organismi e'           
relativo al funzionamento dei suddetti organismi e' previsto nel                
piano degli interventi e a tal fine e' stanziata la somma di Lire 500           
milioni.".                                                                      
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 19 della Legge 30 marzo 1998,                 
n.61, e' riportato alla nota 1) dell'art. 1,                                    
Comma 5                                                                         
3) Il testo dei commi da 1 a 9 e 11 dell'art. 14 della Legge 30 marzo           
1998, n. 61, e' riportato alla nota 6) dell'art. 1.                             
Comma 6                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 19 della Legge 30 marzo 1998, n.              
61, e' riportato alla nota 1) dell'art. 1.                                      
Comma 8                                                                         
5) Il Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, e' citato alla              
nota 3) dell'art. 2.                                                            
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 17 della Legge 30 marzo 1998, n. 61           
e' riportato alla nota 1) dell'art. 1.                                          
2) Il testo dell'art. 18 della Legge 30 marzo 1998, n. 61 e'                    
riportato alla nota dell'art. 1.                                                
Comma 6                                                                         
3) Il testo del comma 7 dell'art. 18 della Legge 30 marzo 1998, n. 61           
e' riportato alla nota 1 dell'art. 1.                                           
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 2475/96 citata              
alla nota 3) dell'art. 1, e' il seguente:                                       
"Art. 1                                                                         
1. Ai sensi all'art. 1, comma 1, del DL 12 novembre 1996, n. 576,               
sono individuati i Comuni della regione Emilia-Romagna i cui                    
territori sono stati gravemente danneggiati a seguito degli eventi              
sismici in permessa.                                                            
Comuni colpiti dal sisma di VI-VII grado di intensita':                         
della provincia di Reggio Emilia: Bagnolo in Piano, Correggio, Argine           
(frazione di Cadelbosco di Sopra), Budrio (frazione di Correggio),              
Fosdondo (frazione di Correggio), Santa Maria della Fossa (frazione             
di Novellara), Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine,               
Casalgrande, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Fabbrico, Gattatico,                
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Quattro Castella, Reggio              
nell'Emilia, Rio Saliceto, Sant'Ilario d'Enza, San Martino in Rio;              
della provincia di Modena: Carpi, Campogalliano.                                
Comuni colpiti da sisma di V-VI grado di intensita':                            
della provincia di Reggio Emilia: Albinea, Bibbiano, Boretto,                   
Brescello, Castellarano, Castelnuovo ne' Monti, Montecchio Emilia,              
Poviglio, Reggiolo, Rolo, Rubiera, Scandiano, Vezzano sul Crostolo,             
Viano;                                                                          
della provincia di Modena: Modena, Novi di Modena, Sassuolo,                    
Soliera.".                                                                      
2) Il testo dell'art. 19 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, e'                   
riportato alla nota 1) dell'art. 1.                                             
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457,            
concernente Norme per l'edilizia residenziale, e' il seguente:                  
"Art. 30 - Piani di recupero di iniziativa dei privati                          
omissis                                                                         
In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del Codice             
civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile                 
composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla               
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta'              
del valore dell'edificio.                                                       
omissis".                                                                       
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
L'ordinanza commissariale n. 13/97 concerne Interventi urgenti                  
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei              
giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio             
Emilia e Modena. Modalita' di ricognizione per la valutazione                   
tecnico-economica degli effetti degli eventi sismici.                           
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 14 dell'art. 14 della Legge 30 marzo 1998, n. 61,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 14 - Norme di accelerazione e controllo degli interventi                  
omissis                                                                         
14. Per le attivita' previste dal presente decreto le Regioni e gli             
Enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al                  
potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale              
tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti            
disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente                  
compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato,            
nel limite di 50 ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di                
liberi professionisti o, mediante convenzioni, di Universita' e di              
Enti pubblici di ricerca, di cooperative di produzione e lavoro. Per            
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel              
limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle Regioni, ai sensi               
dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un               
piano di fabbisogno all'uopo predisposto.                                       
omissis".                                                                       
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 4 dell'art. 20 della Legge 30 marzo 1998, n. 61,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 20 - Modalita' di attuazione degli interventi                             
omissis                                                                         
4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati            
dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, e' vietato             
procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione           
di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla             
base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei            
Lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta             
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno            
essere individuate e perimetrate dalle Regioni entro novanta giorni             
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le Regioni             
non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto                   
dall'articolo 4, comma 2, del DL 12 novembre 1996, n. 576,                      
convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 dicembre 1996, n.                 
677.".                                                                          
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 17 della Legge 30 marzo 1998, n. 61           
e' citato alla nota 2) dell'art. 1.                                             
Comma 2                                                                         
2) Il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 della                
Legge 30 marzo 1998, n. 61 e' riportato alla nota 1) dell'art. 1.               
Comma 3                                                                         
3) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge 30 marzo 1998,             
n. 61 e' riportato alla nota 1) dell'art. 1.                                    
Comma 4                                                                         
4) Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 18 della Legge 30 marzo 1998,             
n. 61 e' riportato alla nota 1) dell'art. 1.                                    
Comma 5                                                                         
5) Il testo del comma 5 dell'art. 18 della Legge 30 marzo 1998,  n.61           
e' riportato alla nota 1) dell'art. 1.                                          
Comma 6                                                                         
6) Il testo della lettera c), comma 1 dell'art. 19 della Legge 30               
marzo 1998, n. 61 e' riportato alla nota 1) dell'art. 1.                        
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 127                                                                       
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al                   
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,             
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.                 
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata             
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o                    
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,            
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per                        
l'apposizione del visto.                                                        
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta           
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici             
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita'             
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto             
di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide            
di chi sia la competenza.".                                                     
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto della Regione Emilia- Romagna            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    

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