LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli concernenti
l'iscrizione dei mutui e l'assegnazione del finanziamento, da parte
dello Stato, delle relative rate di ammortamento rispettivamente nel
Titolo V e nel Titolo II della parte entrate del bilancio regionale e
con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio
regionale sia per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge che per il pagamento degli oneri di ammortamento
distinti per quota capitale e quota interessi nella parte spesa del
bilancio regionale.
2. Agli oneri di ammortamento, derivanti dalla contrazione del mutuo
di Lire 45 miliardi, a carico della Regione valutato in annue Lire
3,9 miliardi, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti autorizzati
sui Capitoli 87000 e 88000 della parte spesa del bilancio regionale
per l'esercizio 1998 e successivi che sono dotati della necessaria
disponibilita'.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 si fa fronte con
i fondi stanziati nell'ambito dei Capitoli 04080, 04120 e 04140 della
parte spesa del bilancio regionale che sono dotati della necessaria
disponibilita'.