REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

                 TITOLO III                                                     
      DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE                                   
          Art. 12                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 la Regione e'            
autorizzata a contrarre un mutuo per complessive Lire 180,5 miliardi            
di cui Lire 135,5 miliardi con oneri a carico dello Stato e Lire 45             
miliardi con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi di                 
quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge statale.                     
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 la Regione e'            
autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per             
complessive Lire 100 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art.            
19, comma 1, lettere a) e b) della legge statale.                               
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1,                
lett. a) la Regione e' autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a             
carico dello Stato per complessive Lire 28 miliardi, ai sensi di                
quanto disposto dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge statale.                 
4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1,                
lett. b) la Regione e' autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a             
carico dello Stato per complessive Lire 17 miliardi, ai sensi di                
quanto disposto dall'art. 18, commi 3 e 4, della legge statale.                 
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1,                
lett. c) la Regione e' autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a             
carico dello Stato per complessive Lire 10,5 miliardi, ai sensi di              
quanto disposto dall'art. 18, comma 5, della legge statale.                     
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 la Regione e'            
autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per             
complessive Lire 40 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art.             
19, comma 1, lettera c) della legge statale.                                    
7. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a Lire 331                 
miliardi il Dipartimento della Protezione civile concorre con                   
contributi pluriennali fino a Lire 28 miliardi, a decorrere dal 1998            
e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei                
mutui contratti dalla Regione.                                                  
8. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a Lire 45                  
miliardi la Regione fa fronte con mezzi propri fino a Lire 3,9                  
miliardi annui per la copertura degli oneri di ammortamento, a                  
decorrere dal 1998 e fino al 2017.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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