REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

                 TITOLO III                                                     
      DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE                                   
          Art. 11                                                               
Norme finali                                                                    
1. Alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico la Giunta             
provvede con propri criteri entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in           
vigore della legge statale. In tali aree ai sensi del comma 4                   
dell'art. 20 della legge statale, e' vietato procedere alla                     
ricostruzione di immobili o alla costruzione di nuovi insediamenti.             
In questi casi i relitti degli immobili distrutti, per la cui                   
ricostruzione in altra area siano stati concessi contributi ai sensi            
della presente legge, vengono demoliti e l'area di risulta e'                   
acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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