LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 11
Norme finali
1. Alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico la Giunta
provvede con propri criteri entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in
vigore della legge statale. In tali aree ai sensi del comma 4
dell'art. 20 della legge statale, e' vietato procedere alla
ricostruzione di immobili o alla costruzione di nuovi insediamenti.
In questi casi i relitti degli immobili distrutti, per la cui
ricostruzione in altra area siano stati concessi contributi ai sensi
della presente legge, vengono demoliti e l'area di risulta e'
acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.