LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 10
Personale
1. Al fine di integrare la dotazione organica delle strutture
organizzative competenti per l'attuazione della presente legge, la
Regione, ai sensi del comma 14 dell'art. 14 della legge statale, puo'
assumere personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo
determinato stipulato per un periodo non superiore ad anni tre. A
detto personale possono essere corrisposti compensi per ulteriore
lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni dei contratti
collettivi di lavoro, nel limite di 50 ore pro-capite mensili.