REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

                 TITOLO III                                                     
      DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE                                   
          Art. 10                                                               
Personale                                                                       
1. Al fine di integrare la dotazione organica delle strutture                   
organizzative competenti per l'attuazione della presente legge, la              
Regione, ai sensi del comma 14 dell'art. 14 della legge statale, puo'           
assumere personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo              
determinato stipulato per un periodo non superiore ad anni tre. A               
detto personale possono essere corrisposti compensi per ulteriore               
lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni dei contratti           
collettivi di lavoro, nel limite di 50 ore pro-capite mensili.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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