LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 9
Limite dei contributi
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in
tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di
compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi previsti
dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza
dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo cosi'
determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi
assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio
antecedente la data dell'evento. Tale somma non puo' comunque
superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di
assicurazione.
2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di
programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi
effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate
dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi
eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio
idrogeologico e sismico.