REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

            TITOLO II                                                           
   INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI                                      
          Art. 8                                                                
Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi                           
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1              
dell'art. 5, gia' oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi                   
dell'ordinanza commissariale n. 13/97, corredate delle perizie                  
giurate di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al              
Comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120              
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.                             
2. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute e nel rispetto           
delle priorita' di cui all'art. 7, approvano gli elenchi dei soggetti           
che abbiano subito danni e che abbiano titolo per richiedere i                  
contributi in base ai criteri stabiliti dalla legge statale e dalla             
presente legge, e li trasmettono alla Regione. La Giunta regionale              
provvede a ripartire i finanziamenti ai Comuni in relazione al                  
fabbisogno indicato, alle priorita' stabilite e agli ulteriori                  
criteri eventualmente adottati.                                                 
3. I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo               
esame tecnico-amministrativo di apposito nucleo di valutazione                  
comunale integrato da un tecnico regionale esperto in materia di                
edilizia antisismica.                                                           
4. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione             
del contributo e ultimati nei successivi ventiquattro mesi a pena di            
decadenza del contributo. Eventuali deroghe possono essere concesse             
dal Comune soltanto in presenza di giustificati motivi.                         
5. I contributi sono erogati dal Comune:                                        
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso dopo                       
l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;                                 
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo o conguaglio, a lavori ultimati,           
dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di                       
comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei           
lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate             
anche ai fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.                  
6. Il Comune puo' effettuare accertamenti a campione circa la                   
conformita' degli interventi alle prescrizioni tecniche, ai progetti            
presentati, nonche' alla regolarita' e congruita' delle spese                   
sostenute, con propri tecnici coadiuvati, ove necessario per quanto             
riguarda l'aspetto sismico, da tecnici della Regione.                           
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a                   
consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non                  
erogate devono essere restituite alla Regione.                                  
8. Il contributo di cui all'art. 5 puo' essere concesso, sulla base             
di adeguata documentazione delle spese sostenute valida ai fini                 
fiscali, anche per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore           
della presente legge purche' per gli stessi sia stata rilasciata                
regolare autorizzazione comunale e a condizione che sia stato                   
conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle              
azioni sismiche. Nell'esame delle richieste di contributo, corredate            
di perizie giurate, si applicano criteri e procedure di cui al                  
presente articolo e agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso il Comune               
puo' erogare il contributo in un'unica soluzione dietro presentazione           
della documentazione di cui alla lettera b) del comma 5.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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