LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 8
Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1
dell'art. 5, gia' oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi
dell'ordinanza commissariale n. 13/97, corredate delle perizie
giurate di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al
Comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute e nel rispetto
delle priorita' di cui all'art. 7, approvano gli elenchi dei soggetti
che abbiano subito danni e che abbiano titolo per richiedere i
contributi in base ai criteri stabiliti dalla legge statale e dalla
presente legge, e li trasmettono alla Regione. La Giunta regionale
provvede a ripartire i finanziamenti ai Comuni in relazione al
fabbisogno indicato, alle priorita' stabilite e agli ulteriori
criteri eventualmente adottati.
3. I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo
esame tecnico-amministrativo di apposito nucleo di valutazione
comunale integrato da un tecnico regionale esperto in materia di
edilizia antisismica.
4. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione
del contributo e ultimati nei successivi ventiquattro mesi a pena di
decadenza del contributo. Eventuali deroghe possono essere concesse
dal Comune soltanto in presenza di giustificati motivi.
5. I contributi sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso dopo
l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo o conguaglio, a lavori ultimati,
dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di
comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei
lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate
anche ai fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
6. Il Comune puo' effettuare accertamenti a campione circa la
conformita' degli interventi alle prescrizioni tecniche, ai progetti
presentati, nonche' alla regolarita' e congruita' delle spese
sostenute, con propri tecnici coadiuvati, ove necessario per quanto
riguarda l'aspetto sismico, da tecnici della Regione.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a
consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non
erogate devono essere restituite alla Regione.
8. Il contributo di cui all'art. 5 puo' essere concesso, sulla base
di adeguata documentazione delle spese sostenute valida ai fini
fiscali, anche per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore
della presente legge purche' per gli stessi sia stata rilasciata
regolare autorizzazione comunale e a condizione che sia stato
conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle
azioni sismiche. Nell'esame delle richieste di contributo, corredate
di perizie giurate, si applicano criteri e procedure di cui al
presente articolo e agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso il Comune
puo' erogare il contributo in un'unica soluzione dietro presentazione
della documentazione di cui alla lettera b) del comma 5.