LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 7
Criteri di priorita' per l'assegnazione dei contributi
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5 e' disposta
secondo le seguenti priorita':
a) unita' strutturali, comprendenti abitazioni principali, risultate
per effetto del sisma totalmente o parzialmente inagibili, con
ulteriore priorita' per quelle unita' strutturali ancora inagibili
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) unita' strutturali, comprendenti abitazioni principali, con
elevato indice di utilizzazione;
c) unita' strutturali relative ad attivita' produttive;
d) altre unita' strutturali relative a unita' immobiliari per le
quali e' in corso l'utilizzazione.
2. Nell'ambito delle priorita' di cui alle lettere a), b) e d) hanno
precedenza le unita' strutturali comprendenti abitazioni occupate da
nuclei familiari con portatori di handicap o con persone anziane di
eta' superiore ai 65 anni.