REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

            TITOLO II                                                           
   INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI                                      
          Art. 7                                                                
Criteri di priorita' per l'assegnazione dei contributi                          
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5 e' disposta                  
secondo le seguenti priorita':                                                  
a) unita' strutturali, comprendenti abitazioni principali, risultate            
per effetto del sisma totalmente o parzialmente inagibili, con                  
ulteriore priorita' per quelle unita' strutturali ancora inagibili              
alla data di entrata in vigore della presente legge;                            
b) unita' strutturali, comprendenti abitazioni principali, con                  
elevato indice di utilizzazione;                                                
c) unita' strutturali relative ad attivita' produttive;                         
d) altre unita' strutturali relative a unita' immobiliari per le                
quali e' in corso l'utilizzazione.                                              
2. Nell'ambito delle priorita' di cui alle lettere a), b) e d) hanno            
precedenza le unita' strutturali comprendenti abitazioni occupate da            
nuclei familiari con portatori di handicap o con persone anziane di             
eta' superiore ai 65 anni.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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