LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 6
Determinazione dell'entita' dei contributi
1. Il contributo di cui all'art. 5 e' una quota percentuale, fino ad
un massimo del 75 per cento, della minore somma tra il costo
dell'intervento, quale risulta dal computo metrico estimativo al
lordo dell'IVA e degli oneri tecnici e un costo convenzionale
determinato in relazione ai parametri stabiliti dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3. La quota restante e'
obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente pena la decadenza
del contributo. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere
di carattere strutturale nonche' le opere di finitura ad esse
strettamente connesse.
2. Per le attivita' produttive, l'individuazione delle unita'
immobiliari, ai fini della determinazione dei contributi, avviene in
relazione alla loro eventuale diversa destinazione, per usi abitativi
e non, comprendendo, per ciascuna unita' e per ciascuno dei due usi,
sia i locali principali che quelli di pertinenza.
3. Qualora l'unita' immobiliare sia ricompresa in un condominio
identificabile come unita' strutturale, l'intervento va considerato
in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal
caso deve essere presentata un'unica istanza di contributo per
l'intera unita' strutturale ed un'unica perizia giurata ai sensi del
comma 2 dell'art. 5. L'entita' massima del contributo e' pari alla
somma dei contributi massimi spettanti alle singole unita'
immobiliari effettivamente danneggiate.
4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 su parti comuni del
fabbricato possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini
che comunque rappresentino almeno la meta' del valore dell'edificio,
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 della Legge 5 agosto
1978, n.457.