REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

            TITOLO II                                                           
   INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI                                      
          Art. 6                                                                
Determinazione dell'entita' dei contributi                                      
1. Il contributo di cui all'art. 5 e' una quota percentuale, fino ad            
un massimo del 75 per cento, della minore somma tra il costo                    
dell'intervento, quale risulta dal computo metrico estimativo al                
lordo dell'IVA e degli oneri tecnici e un costo convenzionale                   
determinato in relazione ai parametri stabiliti dalla Giunta                    
regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3. La quota restante e'                
obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente pena la decadenza           
del contributo. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere           
di carattere strutturale nonche' le opere di finitura ad esse                   
strettamente connesse.                                                          
2. Per le attivita' produttive, l'individuazione delle unita'                   
immobiliari, ai fini della determinazione dei contributi, avviene in            
relazione alla loro eventuale diversa destinazione, per usi abitativi           
e non, comprendendo, per ciascuna unita' e per ciascuno dei due usi,            
sia i locali principali che quelli di pertinenza.                               
3. Qualora l'unita' immobiliare sia ricompresa in un condominio                 
identificabile come unita' strutturale, l'intervento va considerato             
in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal              
caso deve essere presentata un'unica istanza di contributo per                  
l'intera unita' strutturale ed un'unica perizia giurata ai sensi del            
comma 2 dell'art. 5. L'entita' massima del contributo e' pari alla              
somma dei contributi massimi spettanti alle singole unita'                      
immobiliari effettivamente danneggiate.                                         
4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 su parti comuni del             
fabbricato possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini              
che comunque rappresentino almeno la meta' del valore dell'edificio,            
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 della Legge 5 agosto           
1978,  n.457.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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