REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

            TITOLO II                                                           
   INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI                                      
          Art. 5                                                                
Interventi a favore di immobili con fruizione privata                           
danneggiati dagli eventi sismici                                                
dei giorni 15 e 16 ottobre 1996                                                 
1. Ai soggetti che, alla data del 16 ottobre 1996, risultavano essere           
proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione o di immobili            
destinati ad attivita' produttive, localizzati nei comuni di cui                
all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96 e che siano stati             
gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16                  
ottobre 1996, sono concessi contributi sul costo per interventi di              
riparazione, compreso il miglioramento sismico, secondo le modalita'            
e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 19 della legge statale.           
2. La Giunta regionale, previa indicazione del nucleo tecnico-                  
specialistico, stabilisce, entro 10 giorni dall'entrata in vigore               
della presente legge, le tipologie di grave danno, nonche' le                   
modalita' di certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata             
redatta da un professionista abilitato.                                         
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contributi possono           
essere concessi a usufruttuari o a titolari di diritti reali di                 
garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei                
contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non           
esercitino tale diritto. In questi casi, alle richieste di contributi           
di cui all'art. 8, comma 1, deve essere allegata anche la                       
dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del                  
proprietario.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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