LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 5
Interventi a favore di immobili con fruizione privata
danneggiati dagli eventi sismici
dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
1. Ai soggetti che, alla data del 16 ottobre 1996, risultavano essere
proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione o di immobili
destinati ad attivita' produttive, localizzati nei comuni di cui
all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96 e che siano stati
gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16
ottobre 1996, sono concessi contributi sul costo per interventi di
riparazione, compreso il miglioramento sismico, secondo le modalita'
e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 19 della legge statale.
2. La Giunta regionale, previa indicazione del nucleo tecnico-
specialistico, stabilisce, entro 10 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, le tipologie di grave danno, nonche' le
modalita' di certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata
redatta da un professionista abilitato.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contributi possono
essere concessi a usufruttuari o a titolari di diritti reali di
garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei
contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non
esercitino tale diritto. In questi casi, alle richieste di contributi
di cui all'art. 8, comma 1, deve essere allegata anche la
dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del
proprietario.