LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 4
Contributi a favore di soggetti privati per danni a immobili ad uso
abitativo e produttivo cagionati dagli eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici
1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della
legge statale sono concessi contributi, secondo le modalita' e nei
limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima legge:
a) ai soggetti residenti che, alla data degli eventi calamitosi,
risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di
abitazione andati distrutti o risultati gravemente danneggiati, con
priorita' per le abitazioni principali;
b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di
servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o
mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte;
c) alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione
di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio,
che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a
seguito dell'evento franoso.
2. Per immobili gravemente danneggiati si intendono quegli immobili
che abbiano riportato danni secondo una o piu' delle tipologie di
danno stabilite da apposita deliberazione di Giunta regionale, da
adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1,
corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per
lavori di importo fino a Lire 10 milioni, ovvero di perizia giurata
redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore
a Lire 10 milioni, devono essere presentate al Comune ove e' ubicato
l'immobile danneggiato entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo
con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di
causalita' dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del
grave danno ai sensi del comma 2.
4. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute, della
documentazione acquisita nell'immediatezza o in prossimita' degli
eventi calamitosi, e previo eventuali ulteriori accertamenti,
trasmettono alla Regione l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi
danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai
criteri stabiliti dalla legge statale e dalla presente legge, con la
specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei danni.
5. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i
Comuni interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato
e alle priorita' stabilite.
6. Entro 30 giorni dall'attribuzione dei fondi, i Comuni provvedono
ad assegnare i contributi agli interessati, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 7 dell'art. 18 della legge statale. I contributi
possono essere erogati, a lavori ultimati, in un'unica soluzione,
entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture, debitamente
quietanzate, ovvero, in corso di realizzazione dell'intervento:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso, dopo
l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo conguaglio, a lavori ultimati,
dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di
comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei
lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate
anche a fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a
consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non
erogate devono essere restituite alla Regione.