REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

                  TITOLO I                                                      
         FINALITA' E PROGRAMMI D'INTERVENTO                                     
          Art. 3                                                                
Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica                          
danneggiati dagli eventi sismici                                                
dei giorni 15 e 16 ottobre 1996                                                 
1. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento definitivo dei             
danni, coordinato dal nucleo tecnico-specialistico, costituito ai               
sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96,           
approva il programma per il completamento degli interventi                      
infrastrutturali e per la riparazione dei danni, con miglioramento              
sismico, agli edifici pubblici e di culto, esclusi quelli a fruizione           
privata.                                                                        
2. Per la formazione del programma, il nucleo tecnico specialistico             
acquisisce indicazioni analitiche per ciascuno edificio relativamente           
a:                                                                              
a) condizioni d'uso e consistenze volumetriche o di superfici utili;            
b) danni subiti a causa del sisma;                                              
c) sintesi degli interventi proposti e prima valutazione dei costi.             
3. Il programma indica le priorita' di intervento derivanti da                  
valutazioni di rischio sismico, individua i soggetti attuatori, i               
tempi e l'importo della spesa per ogni singolo intervento, nonche'              
determina le procedure d'attuazione degli interventi.                           
4. Le procedure d'attuazione degli interventi comprendono le                    
prescrizioni tecniche e i parametri che, ai sensi dell'art. 19, comma           
2, della legge statale, la Giunta regionale, su proposta del nucleo             
tecnico specialistico, stabilisce d'intesa con il Ministero dei                 
Lavori pubblici.                                                                
5. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'               
ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre               
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'               
possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della legge                  
statale, commi da 1 a 9 e comma 11.                                             
6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede            
nel limite di Lire 100 miliardi, cosi' come previsto dal comma 3                
dell'art. 19 della legge statale.                                               
7. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora           
si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie           
determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli                 
interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta                    
regionale secondo le procedure di cui al comma 1.                               
8. All'erogazione dei finanziamenti puo' provvedere il Presidente               
della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualita' di                    
funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre              
1978, n. 50.                                                                    
9. Le modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti            
ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono             
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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