LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
TITOLO I
FINALITA' E PROGRAMMI D'INTERVENTO
Art. 3
Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica
danneggiati dagli eventi sismici
dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
1. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento definitivo dei
danni, coordinato dal nucleo tecnico-specialistico, costituito ai
sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96,
approva il programma per il completamento degli interventi
infrastrutturali e per la riparazione dei danni, con miglioramento
sismico, agli edifici pubblici e di culto, esclusi quelli a fruizione
privata.
2. Per la formazione del programma, il nucleo tecnico specialistico
acquisisce indicazioni analitiche per ciascuno edificio relativamente
a:
a) condizioni d'uso e consistenze volumetriche o di superfici utili;
b) danni subiti a causa del sisma;
c) sintesi degli interventi proposti e prima valutazione dei costi.
3. Il programma indica le priorita' di intervento derivanti da
valutazioni di rischio sismico, individua i soggetti attuatori, i
tempi e l'importo della spesa per ogni singolo intervento, nonche'
determina le procedure d'attuazione degli interventi.
4. Le procedure d'attuazione degli interventi comprendono le
prescrizioni tecniche e i parametri che, ai sensi dell'art. 19, comma
2, della legge statale, la Giunta regionale, su proposta del nucleo
tecnico specialistico, stabilisce d'intesa con il Ministero dei
Lavori pubblici.
5. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'
ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'
possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della legge
statale, commi da 1 a 9 e comma 11.
6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede
nel limite di Lire 100 miliardi, cosi' come previsto dal comma 3
dell'art. 19 della legge statale.
7. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora
si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie
determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli
interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta
regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
8. All'erogazione dei finanziamenti puo' provvedere il Presidente
della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualita' di
funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre
1978, n. 50.
9. Le modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti
ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.