REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

                  TITOLO I                                                      
         FINALITA' E PROGRAMMI D'INTERVENTO                                     
          Art. 2                                                                
Interventi pubblici                                                             
per eventi alluvionali e dissesti idrogeologici                                 
1. Il programma degli interventi pubblici di cui all'articolo 1,                
comma 1, lettera a) e' approvato dalla Giunta regionale d'intesa con            
le competenti Autorita' di bacino e previo parere del Comitato                  
istituzionale di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Ministro           
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.           
2476 del 19 novembre 1996.                                                      
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 nel limite massimo           
di Lire 180,5 miliardi deve essere predisposto indicando, per ogni              
singolo intervento, il relativo soggetto attuatore, i tempi e le                
modalita' di esecuzione e l'ammontare della spesa.                              
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'               
ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre               
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'               
possibile adottare le procedure previste dall'art. 14 della legge               
statale, commi da 1 a 9 e comma 11.                                             
4. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora           
si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie           
determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli                 
interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta                    
regionale secondo le procedure di cui al comma 1.                               
5. All'erogazione dei finanziamenti puo' provvedere il Presidente               
della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualita' di                    
funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre              
1978, n. 50.                                                                    
6. Le modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti            
ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono             
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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