LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
FINALITA' E PROGRAMMI D'INTERVENTO
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione
degli articoli dal 17 al 21 del DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito
nella Legge 30 marzo 1998, n. 61, di seguito indicata come "legge
statale", a disciplinare le procedure:
a) per la realizzazione e il completamento degli interventi di
emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della legge statale;
b) per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al
piano redatto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.
2475 del 19 novembre 1996 e per la riparazione, con miglioramento
sismico, degli edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi
sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 19
della legge statale;
c) per la concessione di contributi a proprietari di immobili andati
distrutti o risultati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali
e dissesti idrogeologici ai sensi dell'art. 18 della legge statale;
d) per la concessione di contributi a proprietari di immobili
gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16
ottobre 1996, ai sensi dell'art. 19 della legge statale.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a)
e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui
all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 della legge statale.