REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
                  TITOLO I                                                      
         FINALITA' E PROGRAMMI D'INTERVENTO                                     
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione               
degli articoli dal 17 al 21 del DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito            
nella Legge 30 marzo 1998, n. 61, di seguito indicata come "legge               
statale", a disciplinare le procedure:                                          
a) per la realizzazione e il completamento degli interventi di                  
emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della legge statale;                      
b) per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al             
piano redatto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro                  
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.           
2475 del 19 novembre 1996 e per la riparazione, con miglioramento               
sismico, degli edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi             
sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 19             
della legge statale;                                                            
c) per la concessione di contributi a proprietari di immobili andati            
distrutti o risultati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali           
e dissesti idrogeologici ai sensi dell'art. 18 della legge statale;             
d) per la concessione di contributi a proprietari di immobili                   
gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16                  
ottobre 1996, ai sensi dell'art. 19 della legge statale.                        
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a)           
e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui              
all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 della legge statale.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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