LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22 NOVEMBRE 1991, N. 30 (CENTRO DI RICERCHE MARINE), 14 APRILE 1995, N. 36 (CONSORZIO GESTIONE SACCA DI GORO), 24 MARZO 1975, N. 18 (RIORDINO FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) E 4 FEBBRAIO 1994, N. 6 (AZIENDA SPECIALE VALLI DI COMACCHIO)
Art. 7
Modifiche al comma 1, lett. b)
dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6
1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 6/94 concernente
"Interventi per la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio
dell'attivita' del Consorzio ôAzienda speciale Valli di Comacchio'",
e' cosi' sostituito:
"b) finanziamenti per interventi rientranti nelle finalita'
statutarie, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel
complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle
arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per
l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle Valli e per il
mantenimento delle specie di avifauna protetta. La concessione dei
finanziamenti di cui alla presente lett. b) e' subordinata
all'approvazione, da parte del Consorzio, del programma annuale
operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare
attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il
personale; la Giunta regionale fissa le modalita' di controllo
tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei
finanziamenti.".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 3 luglio 1998 ANTONIO LA FORGIA
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 164 del 17/2/1998; oggetto consiliare n. 3489 (VI legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 224 in data 13/3/1998;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.5 del
14/5/1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Bertelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/5/1998, atto
n.132/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1413/4.1.1/C.G. del
25 giugno 1998.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 1 della L.R. 22 novembre 1991, n. 30, concernente
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa' Centro di
ricerche marine, era il seguente:
"Art. 1 - Autorizzazione a partecipare alla Societa'
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata a partecipare alla societa' di capitali denominata
"Centro di ricerche marine" costituita fra enti di diritto pubblico
ed Enti locali, avente per scopo lo svolgimento di attivita' di
studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controllo, nonche'
attivita' formativo-didattiche relativamente ai problemi
dell'ambiente marino e costiero.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 36,
concernente Interventi a sostegno delle attivita' del Consorzio per
la gestione della Sacca di Goro, era il seguente:
"Art. 1
omissis
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi sulla base di
perizie, comprensive anche degli oneri per il personale, predisposte
dal Consorzio e istruite dal Servizio provinciale Difesa del suolo di
Ferrara e sono erogate come segue:
a) il cinquanta per cento a presentazione di dichiarazione del legale
rappresentante del Consorzio di inizio dell'attivita';
b) un ulteriore acconto del quaranta per cento a presentazione di
dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio della regolare
esecuzione della meta' della attivita' finanziate, corredata da una
relazione di verifica positiva del Servizio provinciale Difesa del
suolo di Ferrara;
c) liquidazione a saldo a seguito della verifica di regolare
esecuzione della attivita' da effettuarsi a cura del Servizio
provinciale Difesa del suolo di Ferrara.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
Il testo delle lettere c) ed f) del comma 2 dell'art. 21 della L.R.
24 marzo 1975, n. 18, e' il seguente:
"Art. 21
Spetta comunque alla Giunta:
omissis
c) approvare i progetti di qualsiasi importo relativi ad opere di
competenza diretta della Regione da eseguire in gestione o con il
sistema della concessione, provvedendo in quest'ultimo caso anche
all'affidamento dei lavori all'ente concessionario mediante apposita
convenzione. Nel caso di progetti superiori a Lire 300.000.000, la
Giunta adotta le proprie determinazioni sentito il parere della II
Sezione del Comitato consultivo regionale di cui al successivo
articolo 29. Detto parere non e' richiesto, salvo diversa
determinazione della Giunta, per i progetti inferiori a tale importo,
i quali saranno comunque vistati, ai fini della congruita' tecnica,
finanziaria e funzionale, dai responsabili degli uffici tecnici
regionali competenti;
omissis
f) approvare i progetti - di qualsiasi importo relativi ad opere
pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana ed alle altre
materie indicate all'art. 1, lettera h, del DPR 15 gennaio 1972, n.
11, da eseguire in gestione diretta o con il sistema della
concessione e provvedendo in quest'ultimo caso anche all'affidamento
dei lavori all'ente concessionario mediante apposita convenzione. Nel
caso di progetti superiori a Lire 300.000.000, la Giunta adotta le
proprie determinazioni sentito il parere della II Sezione del
Comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29. Detto
parere non e' richiesto, salvo diversa determinazione della Giunta,
per i progetti inferiori a tale importo, i quali saranno comunque
vistati, ai fini della congruita' tecnica, finanziaria e funzionale,
dai responsabili degli uffici tecnici regionali competenti;
omissis".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo della lettera b), comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio
1994, n. 6, era il seguente:
"Art. 2 - Interventi a sostegno dell'attivita' del Consorzio "Aziende
speciale Valli di Comacchio"
1. La Regione concede al Consorzio "Azienda speciale Valli di
Comacchio" a far tempo dall'1 gennaio 1994:
omissis
b) finanziamenti per interventi rientranti nelle finalita'
statutarie, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel
complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle
arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per
l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle Valli e per il
mantenimento delle specie di avifauna protetta. I finanziamenti di
cui alla presente lettera b) sono determinati annualmente in sede di
legge di approvazione del bilancio preventivo regionale, sono
concessi sulla base di perizie, comprensive degli oneri per il
personale, predisposte dal Consorzio e istruite dal Servizio
provinciale Difesa del suolo di Ferrara e sono erogati come segue: 1)
il cinquanta per cento dietro presentazione di dichiarazioni, a firma
del legale rappresentante del Consorzio, di inizio dei lavori e/o
delle attivita'; 2) ulteriori acconti fino al quaranta per cento, su
stati di avanzamento della spesa che eccedano l'acconto sopra citato,
verificati sia per la documentazione contabile che per la regolare
esecuzione dei lavori e delle attivita' dal Servizio Difesa del suolo
di Ferrara - Unita' operativa Valli di Comacchio; 3) liquidazione a
saldo o a conguaglio in sede di omologazione degli atti di collaudo;
omissis".