REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22 NOVEMBRE 1991, N. 30 (CENTRO DI RICERCHE MARINE), 14 APRILE 1995, N. 36 (CONSORZIO GESTIONE SACCA DI GORO), 24 MARZO 1975, N. 18 (RIORDINO FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) E 4 FEBBRAIO 1994, N. 6 (AZIENDA SPECIALE VALLI DI COMACCHIO)

          Art. 7                                                                
Modifiche al comma 1, lett. b)                                                  
dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6                                    
1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 6/94 concernente            
"Interventi per la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio                 
dell'attivita' del Consorzio ôAzienda speciale Valli di Comacchio'",            
e' cosi' sostituito:                                                            
"b) finanziamenti per interventi rientranti nelle finalita'                     
statutarie, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel              
complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle             
arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per                
l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle Valli e per il                    
mantenimento delle specie di avifauna protetta. La concessione dei              
finanziamenti di cui alla presente lett. b) e' subordinata                      
all'approvazione, da parte del Consorzio, del programma annuale                 
operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare           
attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il             
personale; la Giunta regionale fissa le modalita' di controllo                  
tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei                      
finanziamenti.".                                                                
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 luglio 1998  ANTONIO LA FORGIA                                       
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 164 del 17/2/1998; oggetto consiliare n. 3489 (VI legislatura);              
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 224 in data 13/3/1998;                                               
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente" in sede referente.                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.5 del             
14/5/1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula              
del consigliere Bertelli;                                                       
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/5/1998, atto            
n.132/98;                                                                       
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1413/4.1.1/C.G. del           
25 giugno 1998.                                                                 
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 1 della L.R. 22 novembre 1991, n. 30, concernente            
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa' Centro di             
ricerche marine, era il seguente:                                               
"Art. 1 - Autorizzazione a partecipare alla Societa'                            
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna e'            
autorizzata a partecipare alla societa' di capitali denominata                  
"Centro di ricerche marine" costituita fra enti di diritto pubblico             
ed Enti locali, avente per scopo lo svolgimento di attivita' di                 
studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controllo, nonche'                  
attivita' formativo-didattiche relativamente ai problemi                        
dell'ambiente marino e costiero.".                                              
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 36,              
concernente Interventi a sostegno delle attivita' del Consorzio per             
la gestione della Sacca di Goro, era il seguente:                               
"Art. 1                                                                         
omissis                                                                         
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi sulla base di                
perizie, comprensive anche degli oneri per il personale, predisposte            
dal Consorzio e istruite dal Servizio provinciale Difesa del suolo di           
Ferrara e sono erogate come segue:                                              
a) il cinquanta per cento a presentazione di dichiarazione del legale           
rappresentante del Consorzio di inizio dell'attivita';                          
b) un ulteriore acconto del quaranta per cento a presentazione di               
dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio della regolare            
esecuzione della meta' della attivita' finanziate, corredata da una             
relazione di verifica positiva del Servizio provinciale Difesa del              
suolo di Ferrara;                                                               
c) liquidazione a saldo a seguito della verifica di regolare                    
esecuzione della attivita' da effettuarsi a cura del Servizio                   
provinciale Difesa del suolo di Ferrara.".                                      
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo delle lettere c) ed f) del comma 2 dell'art. 21 della L.R.             
24 marzo 1975, n. 18, e' il seguente:                                           
"Art. 21                                                                        
Spetta comunque alla Giunta:                                                    
omissis                                                                         
c) approvare i progetti di qualsiasi importo relativi ad opere di               
competenza diretta della Regione da eseguire in gestione o con il               
sistema della concessione, provvedendo in quest'ultimo caso anche               
all'affidamento dei lavori all'ente concessionario mediante apposita            
convenzione. Nel caso di progetti superiori a Lire 300.000.000, la              
Giunta adotta le proprie determinazioni sentito il parere della II              
Sezione del Comitato consultivo regionale di cui al successivo                  
articolo 29. Detto parere non e' richiesto, salvo diversa                       
determinazione della Giunta, per i progetti inferiori a tale importo,           
i quali saranno comunque vistati, ai fini della congruita' tecnica,             
finanziaria e funzionale, dai responsabili degli uffici tecnici                 
regionali competenti;                                                           
omissis                                                                         
f) approvare i progetti - di qualsiasi importo relativi ad opere                
pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana ed alle altre             
materie indicate all'art. 1, lettera h, del DPR 15 gennaio 1972, n.             
11, da eseguire in gestione diretta o con il sistema della                      
concessione e provvedendo in quest'ultimo caso anche all'affidamento            
dei lavori all'ente concessionario mediante apposita convenzione. Nel           
caso di progetti superiori a Lire 300.000.000, la Giunta adotta le              
proprie determinazioni sentito il parere della II Sezione del                   
Comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29. Detto               
parere non e' richiesto, salvo diversa determinazione della Giunta,             
per i progetti inferiori a tale importo, i quali saranno comunque               
vistati, ai fini della congruita' tecnica, finanziaria e funzionale,            
dai responsabili degli uffici tecnici regionali competenti;                     
omissis".                                                                       
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera b), comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio            
1994, n. 6, era il seguente:                                                    
"Art. 2 - Interventi a sostegno dell'attivita' del Consorzio "Aziende           
speciale Valli di Comacchio"                                                    
1. La Regione concede al Consorzio "Azienda speciale Valli di                   
Comacchio" a far tempo dall'1 gennaio 1994:                                     
omissis                                                                         
b) finanziamenti per interventi rientranti nelle finalita'                      
statutarie, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel              
complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle             
arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per                
l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle Valli e per il                    
mantenimento delle specie di avifauna protetta. I finanziamenti di              
cui alla presente lettera b) sono determinati annualmente in sede di            
legge di approvazione del bilancio preventivo regionale, sono                   
concessi sulla base di perizie, comprensive degli oneri per il                  
personale, predisposte dal Consorzio e istruite dal Servizio                    
provinciale Difesa del suolo di Ferrara e sono erogati come segue: 1)           
il cinquanta per cento dietro presentazione di dichiarazioni, a firma           
del legale rappresentante del Consorzio, di inizio dei lavori e/o               
delle attivita'; 2) ulteriori acconti fino al quaranta per cento, su            
stati di avanzamento della spesa che eccedano l'acconto sopra citato,           
verificati sia per la documentazione contabile che per la regolare              
esecuzione dei lavori e delle attivita' dal Servizio Difesa del suolo           
di Ferrara - Unita' operativa Valli di Comacchio; 3) liquidazione a             
saldo o a conguaglio in sede di omologazione degli atti di collaudo;            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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