LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22 NOVEMBRE 1991, N. 30 (CENTRO DI RICERCHE MARINE), 14 APRILE 1995, N. 36 (CONSORZIO GESTIONE SACCA DI GORO), 24 MARZO 1975, N. 18 (RIORDINO FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) E 4 FEBBRAIO 1994, N. 6 (AZIENDA SPECIALE VALLI DI COMACCHIO)
Art. 4
Modifiche dell'art. 5 della L.R. 30/91
1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 30/91 sono aggiunti i
seguenti commi:
"1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 bis della
presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio
regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' a norma
dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge annuale di
bilancio.
1 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 ter la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale e con i
fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui
al Cap. 86500 secondo l'esatta destinazione prevista nell'elenco n. 5
allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998
e pluriennale 1998/2000.".