REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22 NOVEMBRE 1991, N. 30 (CENTRO DI RICERCHE MARINE), 14 APRILE 1995, N. 36 (CONSORZIO GESTIONE SACCA DI GORO), 24 MARZO 1975, N. 18 (RIORDINO FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) E 4 FEBBRAIO 1994, N. 6 (AZIENDA SPECIALE VALLI DI COMACCHIO)

          Art. 4                                                                
Modifiche dell'art. 5 della L.R. 30/91                                          
1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 30/91 sono aggiunti i                 
seguenti commi:                                                                 
"1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 bis della            
presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante                    
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio            
regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' a norma             
dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge annuale di           
bilancio.                                                                       
1 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 ter la                
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un                   
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale e con i              
fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui             
al Cap. 86500 secondo l'esatta destinazione prevista nell'elenco n. 5           
allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998           
e pluriennale 1998/2000.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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