REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22 NOVEMBRE 1991, N. 30 (CENTRO DI RICERCHE MARINE), 14 APRILE 1995, N. 36 (CONSORZIO GESTIONE SACCA DI GORO), 24 MARZO 1975, N. 18 (RIORDINO FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) E 4 FEBBRAIO 1994, N. 6 (AZIENDA SPECIALE VALLI DI COMACCHIO)

          Art. 2                                                                
Inserimento di articolo nella L.R. 30/91                                        
1. Dopo l'art. 4 della L.R. 30/91 e' inserito il seguente articolo:             
"Art. 4 bis                                                                     
Fondo consortile                                                                
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere la quota            
di propria spettanza al fondo consortile, il cui importo viene                  
determinato, ai sensi dell'art. 2614 del Codice Civile, con le                  
modalita' previste dallo statuto della Societa'.                                
2. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere alla                
Societa', contestualmente al versamento della quota riferita                    
all'esercizio 1998, anche le quote di propria spettanza riferite agli           
esercizi 1995, 1996 e 1997.".                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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