REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22

RINEGOZIAZIONE MUTUI

          Art. 4                                                                
Entrata in vigore                                                               
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31               
dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a            
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                   
Regione.                                                                        
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare           
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 luglio 1998  ANTONIO LA FORGIA                                       
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Ielo, Bottazzi, Cotti            
e Guerra, presentato in data 25/3/1998; oggetto consiliare n. 3591              
(VI legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata           
dal Consiglio regionale nella seduta del 26/3/1998;                             
- pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 230 in data 8/4/1998;                                                
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.3 del             
22/4/1998, con relazione scritta del consigliere Ielo;                          
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/5/1998, atto            
n.131/98;                                                                       
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1412/4.1.27/C.G.              
del 25/6/1998.                                                                  
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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