LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22
RINEGOZIAZIONE MUTUI
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31
dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 3 luglio 1998 ANTONIO LA FORGIA
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Ielo, Bottazzi, Cotti
e Guerra, presentato in data 25/3/1998; oggetto consiliare n. 3591
(VI legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 26/3/1998;
- pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 230 in data 8/4/1998;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e
Programmazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.3 del
22/4/1998, con relazione scritta del consigliere Ielo;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/5/1998, atto
n.131/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1412/4.1.27/C.G.
del 25/6/1998.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 127
omissis
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
omissis".
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".