REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22

RINEGOZIAZIONE MUTUI

          Art. 3                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti              
dalla presente legge e' autorizzata ad adottare tutti gli atti                  
opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale,              
ove necessari.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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