REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22
RINEGOZIAZIONE MUTUI
Art. 3 Norma finanziaria 1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata ad adottare tutti gli atti opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove necessari.