REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22
RINEGOZIAZIONE MUTUI
Art. 2 Clausola nelle operazioni finanziarie 1. La Regione, al fine di cogliere eventuali opportunita' finanziarie future piu' favorevoli, inserisce in tutte le operazioni finanziarie le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse.