REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22

RINEGOZIAZIONE MUTUI

          Art. 2                                                                
Clausola nelle operazioni finanziarie                                           
1. La Regione, al fine di cogliere eventuali opportunita' finanziarie           
future piu' favorevoli, inserisce in tutte le operazioni finanziarie            
le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle            
stesse.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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