LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22
RINEGOZIAZIONE MUTUI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Rinegoziazione mutui
1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta
regionale e' autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo
all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui
stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.
2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale
e' autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti, a contrarre nuovi
mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri
per l'estinzione, e a un tasso variabile o fisso annuo iniziale le
cui rate complessive non siano superiori alle rate dei mutui da
estinguere.
3. Per le operazioni di cui al comma 2 e' autorizzato il pagamento
della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata.
E' consentito, altresi', l'allungamento o la ridefinizione del
periodo di ammortamento per le operazioni di cui e' accertata la
convenienza economica.
4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 e'
garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di
previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle
somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. La Giunta e' autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi
risultino inferiori rispetto a quelli da sostenersi con la
contrazione di mutui, ad emettere uno o piu' prestiti obbligazionari
o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei
mercati finanziari.
6. Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5 possono
essere effettuate sul mercato interno e sull'estero.
7. La Giunta e' autorizzata, altresi', ad utilizzare gli strumenti di
cui al comma 5 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.