REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22

RINEGOZIAZIONE MUTUI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Rinegoziazione mutui                                                            
1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta                    
regionale e' autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo                        
all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui           
stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.                            
2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale            
e' autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti, a contrarre nuovi             
mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri             
per l'estinzione, e a un tasso variabile o fisso annuo iniziale le              
cui rate complessive non siano superiori alle rate dei mutui da                 
estinguere.                                                                     
3. Per le operazioni di cui al comma 2 e' autorizzato il pagamento              
della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata.             
E' consentito, altresi', l'allungamento o la ridefinizione del                  
periodo di ammortamento per le operazioni di cui e' accertata la                
convenienza economica.                                                          
4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 e'           
garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di                    
previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle           
somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.                             
5. La Giunta e' autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi              
risultino inferiori rispetto a quelli da sostenersi con la                      
contrazione di mutui, ad emettere uno o piu' prestiti obbligazionari            
o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei             
mercati finanziari.                                                             
6. Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5 possono                 
essere effettuate sul mercato interno e sull'estero.                            
7. La Giunta e' autorizzata, altresi', ad utilizzare gli strumenti di           
cui al comma 5 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina