REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21

MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"

          Art. 9                                                                
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31, comma 2, dello            
Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua                       
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 luglio 1998  ANTONIO LA FORGIA                                       
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 516 del 14/4/1998; oggetto consiliare n. 3685 (VI legislatura),              
con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio               
regionale nella seduta del 6/5/1998;                                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 238 in data 14/5/1998;                                               
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente" in sede referente.                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/98 del               
13/5/1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula              
del consigliere Ballarini;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/5/1998, atto            
n.130/98;                                                                       
- vistato dal. Commissario del Governo con atto n. 1411/4.1.24/C.G.             
del 25/6/1998.                                                                  
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50,              
concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami                  
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli                 
effluenti di allevamento, era il seguente:                                      
"Art. 5 - Procedimento semplificato                                             
omissis                                                                         
4. Qualora il Piano di cui al comma 3 non preveda contingenti massimi           
autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art. 19            
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della            
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'attivita' puo' essere intrapresa su           
mera denuncia, corredata delle informazioni di cui al comma 2. Nel              
caso in cui le condizioni per l'applicazione del presente comma                 
vengano meno, per la continuazione dell'attivita' deve essere                   
acquisita l'autorizzazione.".                                                   
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50              
citato alla nota all'art. 2, era il seguente:                                   
"Art. 15 - Sanzioni amministrative                                              
omissis                                                                         
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalita' di                   
spandimento dei liquami di cui all'art. 11, e' soggetto ad una                  
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire                     
10.000.000.                                                                     
omissis".                                                                       
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' proulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed           
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.           
Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il                
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in           
vigore non sono subordinate ai termini indicati.                                
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 31                                                                        
omissis                                                                         
2. Il temine per la promulgazione e la entrata in vigore di una legge           
puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia dichiarata                
urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta                 
mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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