LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
Art. 9
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31, comma 2, dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 3 luglio 1998 ANTONIO LA FORGIA
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 516 del 14/4/1998; oggetto consiliare n. 3685 (VI legislatura),
con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 6/5/1998;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 238 in data 14/5/1998;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/98 del
13/5/1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Ballarini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/5/1998, atto
n.130/98;
- vistato dal. Commissario del Governo con atto n. 1411/4.1.24/C.G.
del 25/6/1998.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50,
concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento, era il seguente:
"Art. 5 - Procedimento semplificato
omissis
4. Qualora il Piano di cui al comma 3 non preveda contingenti massimi
autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art. 19
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'attivita' puo' essere intrapresa su
mera denuncia, corredata delle informazioni di cui al comma 2. Nel
caso in cui le condizioni per l'applicazione del presente comma
vengano meno, per la continuazione dell'attivita' deve essere
acquisita l'autorizzazione.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50
citato alla nota all'art. 2, era il seguente:
"Art. 15 - Sanzioni amministrative
omissis
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalita' di
spandimento dei liquami di cui all'art. 11, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire
10.000.000.
omissis".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione, e' il
seguente:
"Art. 127
omissis
La legge e' proulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in
vigore non sono subordinate ai termini indicati.
omissis".
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il
seguente:
"Art. 31
omissis
2. Il temine per la promulgazione e la entrata in vigore di una legge
puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia dichiarata
urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta
mediante l'apposizione del visto del Commissario.".