LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
Art. 8
Norme transitorie
1. Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R.
50/95, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
la Provincia determina le modalita' e i termini, non superiori ad un
anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui
all'art. 5 bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate
conservano validita' fino allo spirare di tali termini.
2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle
domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2,
della L.R. 50/95, le Province rilasciano il relativo provvedimento
entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.