REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21

MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"

          Art. 7                                                                
Modifiche all'art. 15 della L.R. 50/95                                          
1. Nell'art. 15, comma 3, della L.R. 50/95, le parole "di cui                   
all'art. 11" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 11,               
commi 1 e 2".                                                                   
2. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. 50/95, sono aggiunti i               
seguenti commi:                                                                 
"4 bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 11,             
comma 2 bis e all'art. 14 bis e' soggetto ad una sanzione                       
amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 2.000.000.                     
4 ter. Chiunque presenta la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla             
scadenza del termine stabilito dall'art. 16, comma 2, e' punito con             
la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire                     
300.000.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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