LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
Art. 7
Modifiche all'art. 15 della L.R. 50/95
1. Nell'art. 15, comma 3, della L.R. 50/95, le parole "di cui
all'art. 11" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 11,
commi 1 e 2".
2. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. 50/95, sono aggiunti i
seguenti commi:
"4 bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 11,
comma 2 bis e all'art. 14 bis e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 2.000.000.
4 ter. Chiunque presenta la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla
scadenza del termine stabilito dall'art. 16, comma 2, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire
300.000.".