REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21

MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"

          Art. 6                                                                
Inserimento di articolo nella L.R. 50/95                                        
1. Dopo l'art. 14 della L.R. 50/95, e' inserito il seguente articolo:           
"Art. 14 bis                                                                    
Custodia dei liquami e dei letami                                               
1. I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1,           
comma 1 bis, devono essere raccolti e conservati, prima dello                   
spandimento, secondo le modalita' previste dalle disposizioni locali            
vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per            
la salute e l'incolumita' pubblica e da non provocare inquinamento              
delle acque superficiali e sotterranee.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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