LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
Art. 6
Inserimento di articolo nella L.R. 50/95
1. Dopo l'art. 14 della L.R. 50/95, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 14 bis
Custodia dei liquami e dei letami
1. I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1,
comma 1 bis, devono essere raccolti e conservati, prima dello
spandimento, secondo le modalita' previste dalle disposizioni locali
vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per
la salute e l'incolumita' pubblica e da non provocare inquinamento
delle acque superficiali e sotterranee.".