LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
Art. 5
Modifiche all'art. 11 della L.R. 50/95
1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 50/95, e' aggiunto il
seguente comma:
"2 bis. Lo spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti di cui
all'art. 1, comma 1 bis, puo' essere effettuato soltanto sul suolo
adibito ad uso agricolo, cosi' come definito dall'art. 2, comma 2,
lett. b), esclusivamente per fini agronomici. E' comunque vietato lo
spandimento sui suoli innevati, gelati o saturi d'acqua, sui terreni
privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di
ruscellamento, nonche' sui suoli a coltivazione orticola in atto, i
cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte
dell'uomo.".