REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21

MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"

          Art. 5                                                                
Modifiche all'art. 11 della L.R. 50/95                                          
1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 50/95, e' aggiunto il                
seguente comma:                                                                 
"2 bis. Lo spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti di cui            
all'art. 1, comma 1 bis, puo' essere effettuato soltanto sul suolo              
adibito ad uso agricolo, cosi' come definito dall'art. 2, comma 2,              
lett. b), esclusivamente per fini agronomici. E' comunque vietato lo            
spandimento sui suoli innevati, gelati o saturi d'acqua, sui terreni            
privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di             
ruscellamento, nonche' sui suoli a coltivazione orticola in atto, i             
cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte                 
dell'uomo.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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