REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21

MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"

          Art. 3                                                                
Inserimento di articolo nella L.R. 50/95                                        
1. Dopo l'art. 5 della L.R. 50/95, e' inserito il seguente articolo:            
"Art. 5 bis                                                                     
Denuncia di inizio dell'attivita' di spandimento                                
1. Qualora il Piano di cui all'art. 5, comma 3, non preveda                     
contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti           
di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive               
modifiche e integrazioni, l'attivita' di spandimento puo' essere                
intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui                
all'art. 5, comma 2.                                                            
2. I titolari degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, che             
effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei                 
liquami prodotti, sono tenuti esclusivamente alla denuncia di                   
attivita' corredata dalle informazioni di cui all'art. 3, comma 3,              
lettere a) e b). Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis,            
lett. b), e' inoltre richiesta l'individuazione delle aree di                   
pascolo.                                                                        
3. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche e            
integrazioni, l'attivita' di spandimento puo' essere intrapresa dopo            
la presentazione, alla Provincia, della denuncia di cui al comma 2.             
4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non           
sussistano o vengano meno, l'attivita' di spandimento e' assoggettata           
ad autorizzazione ed e' disciplinata dalle norme della presente legge           
relative agli allevamenti zootecnici.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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