LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
Art. 3
Inserimento di articolo nella L.R. 50/95
1. Dopo l'art. 5 della L.R. 50/95, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 5 bis
Denuncia di inizio dell'attivita' di spandimento
1. Qualora il Piano di cui all'art. 5, comma 3, non preveda
contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti
di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, l'attivita' di spandimento puo' essere
intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui
all'art. 5, comma 2.
2. I titolari degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, che
effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei
liquami prodotti, sono tenuti esclusivamente alla denuncia di
attivita' corredata dalle informazioni di cui all'art. 3, comma 3,
lettere a) e b). Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis,
lett. b), e' inoltre richiesta l'individuazione delle aree di
pascolo.
3. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche e
integrazioni, l'attivita' di spandimento puo' essere intrapresa dopo
la presentazione, alla Provincia, della denuncia di cui al comma 2.
4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non
sussistano o vengano meno, l'attivita' di spandimento e' assoggettata
ad autorizzazione ed e' disciplinata dalle norme della presente legge
relative agli allevamenti zootecnici.".