LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50
1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 50/95, e' aggiunto il
seguente comma:
"1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano,
limitatamente agli articoli 5 bis, 8, 11 comma 2 bis, 14 bis e 15,
agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini:
a) di consistenza fino a 10 unita' di bestiame adulto (UBA);
b) di consistenza fino a 20 unita' di bestiame adulto (UBA) per gli
allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle Tavole di cui
all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano
territoriale paesistico regionale, purche' gli animali allevati siano
dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno. Ai fini della
conversione dei capi allevati in unita' di bestiame adulto (UBA) si
fa riferimento alla tabella fissata dal Regolamento (CE) n. 950/97
del 20 maggio 1997.".