REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'APPENNINO CENTRO-SETTENTRIONALE - ISEA

          Art. 3                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:                             
a) relativamente agli oneri connessi alla adesione all'ISEA in                  
qualita' di socio, con i fondi annualmente stanziati al Cap. 02650              
del bilancio di previsione;                                                     
b) relativamente ai finanziamenti previsti all'art. 2, mediante                 
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio            
regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede             
di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto               
disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977,  n.31 e           
successive modificazioni.                                                       
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficile            
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare           
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 luglio 1998  ANTONIO LA FORGIA                                       
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2348 del 9/12/1997; oggetto consiliare n. 3074 (VI legislatura);             
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 208 in data 22/12/1997;                                              
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.4 del             
29/4/1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula              
del consigliere Beretta;                                                        
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/5/1998 atto             
n.129/98;                                                                       
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1410/4.1.27/C.G.              
del 25 giugno 1998.                                                             
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,                     
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:              
"Art. 12                                                                        
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili                 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere           
a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla                      
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle                          
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi                 
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni               
stesse devono attenersi.                                                        
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al               
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli                  
interventi di cui al medesimo comma 1.".                                        
2) Il testo dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32,                    
concernente Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e           
del diritto di accesso, e' il seguente:                                         
"Art. 27 - Procedimenti relativi a incentivi e sovvenzioni                      
1. La promozione da parte della Regione di attivita' economiche e               
sociali di interesse regionale mediante concessione di ausili                   
finanziari e' attuata dalla Giunta regionale in conformita' ai                  
principi di trasparenza, pubblicita' ed imparzialita' e secondo le              
disposizioni dettate dallo Statuto.                                             
2. La legge regionale regola i procedimenti di attuazione dei regimi            
di ausilio finanziario.                                                         
3. I procedimenti di concessione di contributi a qualsiasi titolo               
erogati dalla Regione o da Enti da questa delegati sono pubblicati              
per estratto nel Bollettino Ufficiale.".                                        
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.              
31, concernente Norme per la disciplina della contabilita' della                
Regione Emilia-Romagna, e' il seguente:                                         
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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