REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'APPENNINO CENTRO-SETTENTRIONALE - ISEA

          Art. 2                                                                
Finanziamenti per l'attivita' dell'Istituto                                     
1. La Regione e' autorizzata a concedere all'Associazione di cui                
all'art. 1 finanziamenti per il raggiungimento delle finalita'                  
statutarie.                                                                     
2. L'Istituto destina i finanziamenti di cui al comma 1, la cui                 
entita' e' definita dalla legge di approvazione del bilancio                    
regionale annuale, ad interventi per lo sviluppo del settore agricolo           
nelle aree appenniniche della regione Emilia-Romagna, con particolare           
riferimento all'agriturismo, nel rispetto delle normative                       
comunitarie, nazionali e regionali vigenti.                                     
3. La concessione all'Istituto di detti finanziamenti e' disposta               
dalla Giunta regionale sulla base di una specifica convenzione nella            
quale sono definiti:                                                            
a) le modalita' di erogazione dei finanziamenti all'Istituto;                   
b) gli interventi da attuare;                                                   
c) la quota dei finanziamenti eventualmente utilizzabile                        
dall'Istituto per attivita' dirette e la quota da destinare ad                  
interventi contributivi e creditizi in favore delle aziende agricole;           
d) i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi,             
nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e                   
dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32;                                
e) le modalita' di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo dei               
finanziamenti concessi.                                                         
4. La deliberazione della Giunta regionale con la quale viene                   
disposta la concessione all'Istituto dei finanziamenti ed approvata             
la convenzione di cui al presente articolo e' pubblicata sul                    
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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