LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 20
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'APPENNINO CENTRO-SETTENTRIONALE - ISEA
Art. 2
Finanziamenti per l'attivita' dell'Istituto
1. La Regione e' autorizzata a concedere all'Associazione di cui
all'art. 1 finanziamenti per il raggiungimento delle finalita'
statutarie.
2. L'Istituto destina i finanziamenti di cui al comma 1, la cui
entita' e' definita dalla legge di approvazione del bilancio
regionale annuale, ad interventi per lo sviluppo del settore agricolo
nelle aree appenniniche della regione Emilia-Romagna, con particolare
riferimento all'agriturismo, nel rispetto delle normative
comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. La concessione all'Istituto di detti finanziamenti e' disposta
dalla Giunta regionale sulla base di una specifica convenzione nella
quale sono definiti:
a) le modalita' di erogazione dei finanziamenti all'Istituto;
b) gli interventi da attuare;
c) la quota dei finanziamenti eventualmente utilizzabile
dall'Istituto per attivita' dirette e la quota da destinare ad
interventi contributivi e creditizi in favore delle aziende agricole;
d) i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi,
nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32;
e) le modalita' di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo dei
finanziamenti concessi.
4. La deliberazione della Giunta regionale con la quale viene
disposta la concessione all'Istituto dei finanziamenti ed approvata
la convenzione di cui al presente articolo e' pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.