REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

               TITOLO II                                                        
          CONTRIBUTI REGIONALI                                                  
      PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA                                            
          Art. 11                                                               
Norme di interpretazione autentica                                              
1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si                     
interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in                
variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le             
condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c),              
della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95.                 
2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso              
che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e           
i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri             
dei piani attuativi del PRG e si attuano attraverso la concessione o            
autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla            
legge.                                                                          
3. Il comma 5 dell'art. 14 della L.R. 6/95 si interpreta nel senso              
che, a decorrere dal trasferimento alle Province delle competenze in            
materia di approvazione dei Piani regolatori generali e delle loro              
varianti, gli accordi di programma in variante agli strumenti                   
urbanistici, da chiunque promossi e qualunque sia il loro oggetto,              
sono approvati con decreto del Presidente della Provincia.                      
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 luglio 1998  ANTONIO LA FORGIA                                       
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo comma 3 dell'art. 20 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6               
citata alla nota 2) dell'art. 5, e' il seguente:                                
"Art. 20 - Programmi integrati di intervento                                    
omissis                                                                         
3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal                  
Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed               
edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati            
obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure              
previste dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R.                 
46/88, cosi' come modificato dall'art. 15 della presente legge.                 
omissis".                                                                       
2) Il testo della lettera c), comma 4, dell'art. 15 della L.R. 7                
dicembre 1978, n. 47 citata alla nota 1) dell'art. 5, come sostituito           
dall'art. 12 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 citata alla nota 2)               
dell'art. 5, e' il seguente:                                                    
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale                                
omissis                                                                         
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al           
PRG relative a:                                                                 
omissis                                                                         
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che               
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del Piano,             
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi           
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con               
abitanti teorici superiori a 30.000 abitanti e del sei per cento per            
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle                
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)           
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della            
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata             
per la zona omogena A, di cui all'art. 35, comma quinto della                   
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di           
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano               
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici.             
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 citata alla           
nota 2) dell'art. 5, e' riportata alla nota 3) dell'art. 5.                     
4) Il testo dell'art. 20 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 citata alla           
nota 2) dell'art. 5, e' il seguente:                                            
"Art. 20 - Programmi integrati di intervento                                    
1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1            
e 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' approvato dal Consiglio           
comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimita', ai            
sensi dell'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.                         
2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze               
anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale            
non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria            
totale del programma stesso e non puo' interessare aree classificate            
dallo strumento urbanstico vigente "zona omogenea E", ai sensi del              
comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, e zone di tutela                    
paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 33 della L.R. 47/78.                  
3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal                  
Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed               
edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati            
obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure              
previste dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R.                 
46/88, cosi' come modificato dall'art. 15 della presente legge.                 
4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree                   
classificate dal PRG vigente "zona omogenea A", ai sensi del comma              
quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, fermo restando l'obbligo del              
rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli           
edifici, la volumetria complessiva del programma non potra' superare            
l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento             
del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente.            
Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.                         
5. Il PRG puo' indicare i comparti da assoggettare a programmi                  
integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le            
volumetrie e gli standards.".                                                   
5) Il testo dell'art. 21 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 citata alla           
nota 2) dell'art. 5, e' il seguente:                                            
"Art. 21 - Attuazione dei programmi integrati di intervento                     
1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il             
Consiglio comunale puo' attribuire alla delibera valore di                      
concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a            
condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati            
ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui e'                      
subordinato il rilascio della concessione edilizia.                             
2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento,            
il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi               
previsti e le modalita' di versamento degli stessi. I soggetti                  
operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di           
avere soddisfatto il versamento degli oneri concessori, fatta salva             
la loro rateazione con le modalita' e garanzie di legge.                        
3. Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessita'             
di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere              
rilasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma              
delle vigenti disposizioni.                                                     
4. Le disposizioni in materia di approvazione e attuazione dei                  
programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai commi            
1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche ai programmi di              
recupero urbano, definiti dall'art. 11 della Legge 4 dicembre 1993,             
n. 493.".                                                                       
Comma 3                                                                         
6) Il testo del comma 5 dell'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6           
citata alla nota 2) dell'art. 5, e' riportato alla nota 3) dell'art.            
5.                                                                              
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2079 dell'11 novembre 1997; oggetto consiliare n. 2995 (VI                   
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 200 in data 1 dicembre 1997;                                         
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente" in sede referente.                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/98 del 23            
aprile 1998, con relazione scritta del consigliere Bertelli;                    
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 1998,            
atto  n.128/98;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1409/4.1.13/C.G.              
del 25 giugno 1998.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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