REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

               TITOLO II                                                        
          CONTRIBUTI REGIONALI                                                  
      PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA                                            
          Art. 10                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio            
nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della             
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale           
di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo,              
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e nel                
rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e             
comunitari.                                                                     
2. Per gli interventi previsti al comma 3 dell'art. 7, ammontanti a             
Lire 600.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte nell'ambito dei             
finanziamenti a tale scopo specifico accantonati nel fondo globale di           
cui al Capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da            
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese             
correnti di sviluppo", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla                
legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e           
con le modalita' previste dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n.            
14.                                                                             
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.           
31 concernente Norme per la disciplina della contabilita' della                 
Regione Emilia-Romagna, e' il seguente:                                         
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a                    
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14 concernente           
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 1998 e Bilancio pluriennale 1998/2000, e' il seguente:              
"Art. 11                                                                        
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta                 
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio              
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,             
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al                
successivo art. 14.                                                             
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel                 
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non                
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il                
bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,               
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina