LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
TITOLO II
CONTRIBUTI REGIONALI
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 10
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio
nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo,
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e nel
rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e
comunitari.
2. Per gli interventi previsti al comma 3 dell'art. 7, ammontanti a
Lire 600.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte nell'ambito dei
finanziamenti a tale scopo specifico accantonati nel fondo globale di
cui al Capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese
correnti di sviluppo", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla
legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e
con le modalita' previste dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n.
14.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.
31 concernente Norme per la disciplina della contabilita' della
Regione Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14 concernente
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 1998 e Bilancio pluriennale 1998/2000, e' il seguente:
"Art. 11
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al
successivo art. 14.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".