REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

               TITOLO II                                                        
          CONTRIBUTI REGIONALI                                                  
      PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA                                            
          Art. 8                                                                
Criteri e modalita' di assegnazione dei contributi                              
1. In conformita' all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990,  n.241,                
l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un             
bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le           
procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito              
dai commi successivi.                                                           
2. I contributi regionali sono destinati a finanziare:                          
a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui           
all'art. 3, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale                 
copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, e l'elaborazione            
del programma di riqualificazione urbana;                                       
b) la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi              
comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi.                   
3. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi o in               
conto interessi o in conto capitale, nella misura e con le modalita'            
stabilite con appositi atti amministrativi.                                     
4. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 che possono                
essere ammessi a contributo regionale sono riconducibili, in via                
indicativa, alle seguenti tipologie:                                            
a) acquisizione di immobili, di proprieta' pubblica o privata, da               
destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature             
pubbliche di interesse generale, ad altre finalita' di interesse                
pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;                              
b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di                   
urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche             
di interesse generale;                                                          
c) realizzazione di reti telematiche e di opere di ammodernamento               
tecnologico;                                                                    
d) realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica               
ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;           
e) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;                  
f) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e               
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di                     
realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non                    
residenziali;                                                                   
g) attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.                    
5. Per accedere ai contributi regionali il Comune trasmette alla                
Giunta regionale la delibera di cui all'art. 2, con l'indicazione               
degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il             
finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruita' della                
delibera con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente            
legge, definisce, nei limiti del finanziamento autorizzato dal                  
bilancio regionale, i contributi che la Regione si impegna a                    
concedere e invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di            
intesa.                                                                         
6. Per la selezione degli interventi ammessi a finanziamento la                 
Giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione, composto da             
non piu' di sette dipendenti regionali.                                         
7. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati,                
secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale, dopo la                   
sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 5. I                    
contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati con le               
modalita' previste dall'accordo di programma di cui all'art. 9.                 
Art.9                                                                           
Accordo di programma per gli interventi finanziati                              
1. Per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire             
le modalita' di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento             
regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di                  
programma con la Regione e gli altri Enti pubblici interessati,                 
nonche' con i soggetti privati che partecipano all'attuazione degli             
interventi.                                                                     
2. L'accordo ha per oggetto:                                                    
a) il programma di riqualificazione urbana, elaborato a norma                   
dell'art. 4;                                                                    
b) gli obblighi assunti da ciascun partecipante;                                
c) le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;                 
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli                 
interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti                  
partecipanti;                                                                   
e) idonee garanzie per l'esecuzione degli interventi e le sanzioni              
per eventuali inadempimenti;                                                    
f) i casi di recesso di uno o piu' dei partecipanti e le relative               
condizioni;                                                                     
g) il termine per l'inizio dei lavori, trascorso il quale la Regione            
provvede alla revoca del proprio finanziamento.                                 
3. Qualora il programma di riqualificazione urbana comporti variante            
agli strumenti urbanistici, trova applicazione il procedimento                  
previsto dall'art. 14 della L.R. 61/95.                                         
4. All'accordo in variante partecipa anche la Provincia, nei casi in            
cui le competenze in materia di approvazione degli strumenti                    
urbanistici generali siano gia' state trasferite alla stessa. In tale           
ipotesi l'accordo e' approvato con decreto dei Presidente della                 
Provincia.                                                                      
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 citata alla             
nota all'art. 3, e' il seguente:                                                
"Art. 12                                                                        
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili                 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere           
a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla                      
predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni           
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei                
criteri e delle modalita' cui le Amministrazioni stesse devono                  
attenersi.                                                                      
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al               
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli                  
interventi di cui al medesimo comma 1.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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