LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
TITOLO II
CONTRIBUTI REGIONALI
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 8
Criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
1. In conformita' all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241,
l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un
bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le
procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito
dai commi successivi.
2. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui
all'art. 3, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale
copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, e l'elaborazione
del programma di riqualificazione urbana;
b) la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi
comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi o in
conto interessi o in conto capitale, nella misura e con le modalita'
stabilite con appositi atti amministrativi.
4. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 che possono
essere ammessi a contributo regionale sono riconducibili, in via
indicativa, alle seguenti tipologie:
a) acquisizione di immobili, di proprieta' pubblica o privata, da
destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature
pubbliche di interesse generale, ad altre finalita' di interesse
pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;
b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche
di interesse generale;
c) realizzazione di reti telematiche e di opere di ammodernamento
tecnologico;
d) realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica
ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;
e) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;
f) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non
residenziali;
g) attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.
5. Per accedere ai contributi regionali il Comune trasmette alla
Giunta regionale la delibera di cui all'art. 2, con l'indicazione
degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il
finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruita' della
delibera con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente
legge, definisce, nei limiti del finanziamento autorizzato dal
bilancio regionale, i contributi che la Regione si impegna a
concedere e invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di
intesa.
6. Per la selezione degli interventi ammessi a finanziamento la
Giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione, composto da
non piu' di sette dipendenti regionali.
7. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati,
secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale, dopo la
sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 5. I
contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati con le
modalita' previste dall'accordo di programma di cui all'art. 9.
Art.9
Accordo di programma per gli interventi finanziati
1. Per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire
le modalita' di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento
regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di
programma con la Regione e gli altri Enti pubblici interessati,
nonche' con i soggetti privati che partecipano all'attuazione degli
interventi.
2. L'accordo ha per oggetto:
a) il programma di riqualificazione urbana, elaborato a norma
dell'art. 4;
b) gli obblighi assunti da ciascun partecipante;
c) le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli
interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti
partecipanti;
e) idonee garanzie per l'esecuzione degli interventi e le sanzioni
per eventuali inadempimenti;
f) i casi di recesso di uno o piu' dei partecipanti e le relative
condizioni;
g) il termine per l'inizio dei lavori, trascorso il quale la Regione
provvede alla revoca del proprio finanziamento.
3. Qualora il programma di riqualificazione urbana comporti variante
agli strumenti urbanistici, trova applicazione il procedimento
previsto dall'art. 14 della L.R. 61/95.
4. All'accordo in variante partecipa anche la Provincia, nei casi in
cui le competenze in materia di approvazione degli strumenti
urbanistici generali siano gia' state trasferite alla stessa. In tale
ipotesi l'accordo e' approvato con decreto dei Presidente della
Provincia.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 citata alla
nota all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le Amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.".