LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
TITOLO II
CONTRIBUTI REGIONALI
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 7
Azioni regionali
a sostegno della riqualificazione urbana
1. La Regione, nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti
dagli atti di assegnazione, coordina la programmazione ed erogazione
dei fondi nazionali stanziati a qualsiasi titolo e destinati agli
interventi di edilizia residenziale pubblica e degli appositi fondi
regionali annualmente determinati dalla legge di bilancio nonche'
degli eventuali finanziamenti dell'Unione Europea, al fine di
destinarli prioritariamente alla promozione e realizzazione di
programmi di riqualificazione urbana. Inoltre finalizza
prioritariamente alla riqualificazione risorse degli Istituti
autonomi per le case popolari, ivi compresi i proventi delle vendite
di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive
modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle finalita'
dell'edilizia residenziale pubblica.
2. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione
delle politiche settoriali comunque dirette ad incidere sulle
condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate.
3. La Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere convenzioni con
Enti pubblici e privati ovvero a conferire incarichi professionali,
per lo svolgimento di attivita' funzionali alla promozione e allo
sviluppo di programmi di riqualificazione urbana e volte a fornire ai
Comuni informazione, consulenza tecnica ed assistenza nella
predisposizione degli stessi.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
La Legge 24 dicembre 1993, n. 560 concerne Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.