REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

               TITOLO II                                                        
          CONTRIBUTI REGIONALI                                                  
      PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA                                            
          Art. 7                                                                
Azioni regionali                                                                
a sostegno della riqualificazione urbana                                        
1. La Regione, nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti               
dagli atti di assegnazione, coordina la programmazione ed erogazione            
dei fondi nazionali stanziati a qualsiasi titolo e destinati agli               
interventi di edilizia residenziale pubblica e degli appositi fondi             
regionali annualmente determinati dalla legge di bilancio nonche'               
degli eventuali finanziamenti dell'Unione Europea, al fine di                   
destinarli prioritariamente alla promozione e realizzazione di                  
programmi di riqualificazione urbana. Inoltre finalizza                         
prioritariamente alla riqualificazione risorse degli Istituti                   
autonomi per le case popolari, ivi compresi i proventi delle vendite            
di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive                        
modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle finalita'                     
dell'edilizia residenziale pubblica.                                            
2. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione               
delle politiche settoriali comunque dirette ad incidere sulle                   
condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate.                    
3. La Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere convenzioni con           
Enti pubblici e privati ovvero a conferire incarichi professionali,             
per lo svolgimento di attivita' funzionali alla promozione e allo               
sviluppo di programmi di riqualificazione urbana e volte a fornire ai           
Comuni informazione, consulenza tecnica ed assistenza nella                     
predisposizione degli stessi.                                                   
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
La Legge 24 dicembre 1993, n. 560 concerne Norme in materia di                  
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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