LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
TITOLO I
ELABORAZIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 6
Societa' per la trasformazione urbana
1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati
dal Comune, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la
costituzione o la partecipazione a societa' che hanno come oggetto la
trasformazione di aree urbane.
2. Le Amministrazioni comunali possono avvalersi della societa' di
cui al comma 1, per l'espletamento del concorso pubblico e per lo
svolgimento delle procedure negoziali, di cui all'art. 3, commi 1 e
2, nonche' per la elaborazione del programma di riqualificazione
urbana, di cui all'art. 4.
3. La societa' di cui al comma 1, qualora non esplichi i compiti
previsti dal comma 2, puo' partecipare alla realizzazione degli
interventi di riqualificazione, secondo le modalita' previste
dall'art. 3.
4. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di cui al
comma 1 e' disposta con legge, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.
Il Consiglio regionale stabilisce l'ammontare della quota di capitale
sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell'ambito degli
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 4
Il testo dell'art. 47 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 47
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di
Enti pubblici.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti,
delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai
quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui
deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la
professionalita' dei candidati alle nomine.
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle
aziende regionali.".