REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

            TITOLO I                                                            
     ELABORAZIONE E APPROVAZIONE                                                
           DEL PROGRAMMA                                                        
      DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                                                
          Art. 6                                                                
Societa' per la trasformazione urbana                                           
1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati             
dal Comune, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la               
costituzione o la partecipazione a societa' che hanno come oggetto la           
trasformazione di aree urbane.                                                  
2. Le Amministrazioni comunali possono avvalersi della societa' di              
cui al comma 1, per l'espletamento del concorso pubblico e per lo               
svolgimento delle procedure negoziali, di cui all'art. 3, commi 1 e             
2, nonche' per la elaborazione del programma di riqualificazione                
urbana, di cui all'art. 4.                                                      
3. La societa' di cui al comma 1, qualora non esplichi i compiti                
previsti dal comma 2, puo' partecipare alla realizzazione degli                 
interventi di riqualificazione, secondo le modalita' previste                   
dall'art. 3.                                                                    
4. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di cui al              
comma 1 e' disposta con legge, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.             
Il Consiglio regionale stabilisce l'ammontare della quota di capitale           
sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell'ambito degli             
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.                                  
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 47 dello Statuto regionale e' il seguente:                   
"Art. 47                                                                        
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con              
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed               
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di             
Enti pubblici.                                                                  
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i             
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne                 
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei              
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la            
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.                           
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera           
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti,              
delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai            
quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui            
deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,            
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la           
professionalita' dei candidati alle nomine.                                     
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli               
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.                             
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la           
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti                       
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle                
aziende regionali.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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