LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
TITOLO I
ELABORAZIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 5
Approvazione del programma di riqualificazione urbana
1. Le modalita' di approvazione del programma di riqualificazione
urbana sono disciplinate dai commi seguenti, fatto salvo quanto
disposto all'art. 9 per i programmi che usufruiscono dei contributi
regionali di cui alla presente legge.
2. Il programma di riqualificazione urbana e' approvato con
deliberazione del Consiglio comunale. Per l'approvazione del
programma che riguardi ambiti territoriali assoggettati
obbligatoriamente a strumenti attuativi pubblici o privati trovano
applicazione le procedure previste rispettivamente dall'art. 21 o
dall'art. 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47. Per l'approvazione
del programma che non sia conforme agli strumenti urbanistici
generali o al regolamento edilizio trovano applicazione le modalita'
ed i limiti previsti dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3
della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, cosi' come modificato dall'art. 15
della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, ovvero le procedure per gli accordi
di programma in variante, di cui all'art. 14 della L.R. 6/95.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai programmi di
riqualificazione urbana approvati in data precedente all'entrata in
vigore della presente legge. Tali programmi sono attuati con le
modalita' previste dal PRG.
4. L'atto di approvazione del programma di riqualificazione urbana
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e
l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori anche per le aree non
interessate da opere pubbliche e deve contenere l'indicazione dei
termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.
Entro trenta giorni dalla sua esecutivita' l'atto di approvazione
deve essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune e notificato,
nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari degli
immobili interessati dal programma di riqualificazione urbana. L'atto
di approvazione deve essere altresi' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
5. Qualora i proprietari degli immobili non partecipino
all'intervento di riqualificazione nelle forme di cui all'art. 3, il
Comune puo' avviare l'espropriazione, provvedendo alla assegnazione
degli immobili secondo quanto previsto dal programma di
riqualificazione approvato.
NOTE ALL'ART. 5
1) Il testo dell'art. 21 ed il testo dell'art. 25 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47 concernente Tutela e uso del territorio, e' il
seguente:
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del Piano
particolareggiato di iniziativa pubblica
Lo schema di massima e la relazione generale del Piano
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del
Comune il cui territorio e' interessato dal Piano perche' esprimano
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso
tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del
Piano.
Il Piano adottato e' quindi depositato presso la Segreteria del
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune
e pubblicato sulla stampa locale.
Chiunque puo' prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
I proprietari di immobili interessati dal Piano possono presentare
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia,
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il Piano
entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30
giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che
diviene esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, e'
indicato il termine per l'attuazione del Piano non superiore ai 10
anni. Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali
debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo
pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al
Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera deve
essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi
nel Piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai Piani
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i
Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare, il valore di
Piani di recupero.".
"Art. 25 - Piano particolareggiato di iniziativa privata
I Piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per
i nuovi insediamenti residenziali e produttivi delle aree di
espansione per i quali non siano gia' previsti Piani
particolareggiati di iniziativa pubblica, Piani per l'edilizia
economica e popolare e Piani per gli insediamenti produttivi.
Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il
Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, invita o autorizza
i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il Piano
particolareggiato.
Entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i
proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto di
Piano particolareggiato nonche' lo schema di convenzione da
stipularsi con il Comune. Tale convenzione dovra' contenere tutti gli
elementi di cui all'art. 22, secondo comma.
Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune,
fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di
questo, puo' procedere all'interno di detti perimetri attraverso il
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Il Piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua
approvazione da parte del Consiglio comunale, viene depositato per 30
giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune ove chiunque
potra' prenderne visione, ed e' altresi' inviato agli organi di
decentramento comunale il cui territorio e' interessato al Piano.
Chiunque puo' presentare osservazioni al Piano entro e non oltre 30
giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente interessati
possono presentare opposizioni al Piano entro e non oltre 30 giorni
dal compiuto deposito.
Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro
il termine di 30 giorni dal ricevimento del Piano. Decorso tale
termine, il Consiglio comunale procede ai successivi adempimenti,
sentita la Commissione edilizia. La delibera di approvazione diviene
esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62. Con la
medesima delibera il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e
le opposizioni.".
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46 concernente
Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni
edilizie ed urbanistiche, cosi' come modificato dall'art. 15 della
L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 concernente Norme in materia di
programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della
Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla
legislazione urbanistica ed edilizia, e' il seguente:
"Art. 3
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima
dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui
ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R.
47/78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della
medesima legge regionale, nonche' contestualmente al relativo
deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4)
del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta,
predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25
della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti
urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle
previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art.
15 della L.R. 47/78, come sostituito;
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte
alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/78
e successive modificazioni.
2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono
tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi
con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo
strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente
dalla Provincia.
3. Sono altresi' trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i
progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che
costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al
Piano regolatore generale o al Piano di fabbricazione vigente nel
Comune interessato.
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla
Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al
primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi
approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data
di esecutivita' della deliberazione di approvazione.
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di
cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale puo'
apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone
e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate
al comma 7 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito.".
3) Il testo dell'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 citata alla
nota 2 del presente articolo e' il seguente:
"Art. 14 -Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito
al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli
accordi di programma che comportino la variazione di uno o piu'
strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la
conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma,
corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare
gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e'
depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni
interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'
presentare osservazioni.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.
Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni,
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del
Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della
Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce
gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti
urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle
competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici
comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono
prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica
dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con
decreto del Presidente della Provincia.
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.".