REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

            TITOLO I                                                            
     ELABORAZIONE E APPROVAZIONE                                                
           DEL PROGRAMMA                                                        
      DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                                                
          Art. 5                                                                
Approvazione del programma di riqualificazione urbana                           
1. Le modalita' di approvazione del programma di riqualificazione               
urbana sono disciplinate dai commi seguenti, fatto salvo quanto                 
disposto all'art. 9 per i programmi che usufruiscono dei contributi             
regionali di cui alla presente legge.                                           
2. Il programma di riqualificazione urbana e' approvato con                     
deliberazione del Consiglio comunale. Per l'approvazione del                    
programma che riguardi ambiti territoriali assoggettati                         
obbligatoriamente a strumenti attuativi pubblici o privati trovano              
applicazione le procedure previste rispettivamente dall'art. 21 o               
dall'art. 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47. Per l'approvazione              
del programma che non sia conforme agli strumenti urbanistici                   
generali o al regolamento edilizio trovano applicazione le modalita'            
ed i limiti previsti dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3                
della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, cosi' come modificato dall'art. 15           
della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, ovvero le procedure per gli accordi           
di programma in variante, di cui all'art. 14 della L.R. 6/95.                   
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai programmi di              
riqualificazione urbana approvati in data precedente all'entrata in             
vigore della presente legge. Tali programmi sono attuati con le                 
modalita' previste dal PRG.                                                     
4. L'atto di approvazione del programma di riqualificazione urbana              
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e                    
l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori anche per le aree non                  
interessate da opere pubbliche e deve contenere l'indicazione dei               
termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.             
Entro trenta giorni dalla sua esecutivita' l'atto di approvazione               
deve essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune e notificato,               
nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari degli                 
immobili interessati dal programma di riqualificazione urbana. L'atto           
di approvazione deve essere altresi' pubblicato sul Bollettino                  
Ufficiale della Regione.                                                        
5. Qualora i proprietari degli immobili non partecipino                         
all'intervento di riqualificazione nelle forme di cui all'art. 3, il            
Comune puo' avviare l'espropriazione, provvedendo alla assegnazione             
degli immobili secondo quanto previsto dal programma di                         
riqualificazione approvato.                                                     
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
1) Il testo dell'art. 21 ed il testo dell'art. 25 della L.R. 7                  
dicembre 1978, n. 47 concernente Tutela e uso del territorio, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del Piano                      
particolareggiato di iniziativa pubblica                                        
Lo schema di massima e la relazione generale del Piano                          
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio                   
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del               
Comune il cui territorio e' interessato dal Piano perche' esprimano             
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso             
tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del           
Piano.                                                                          
Il Piano adottato e' quindi depositato presso la Segreteria del                 
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso              
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune           
e pubblicato sulla stampa locale.                                               
Chiunque puo' prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e             
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla           
data del compiuto deposito.                                                     
I proprietari di immobili interessati dal Piano possono presentare              
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla            
data del compiuto deposito.                                                     
Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia,            
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il Piano               
entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30                 
giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che             
diviene esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, e'              
indicato il termine per l'attuazione del Piano non superiore ai 10              
anni. Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali                 
debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.                          
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo           
pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al              
Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera deve            
essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi            
nel Piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino              
Ufficiale della Regione.                                                        
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai Piani                    
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e                
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i                 
Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare, il valore di            
Piani di recupero.".                                                            
"Art. 25 - Piano particolareggiato di iniziativa privata                        
I Piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per            
i nuovi insediamenti residenziali e produttivi delle aree di                    
espansione per i quali non siano gia' previsti Piani                            
particolareggiati di iniziativa pubblica, Piani per l'edilizia                  
economica e popolare e Piani per gli insediamenti produttivi.                   
Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il               
Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, invita o autorizza            
i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il Piano              
particolareggiato.                                                              
Entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i                    
proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto di             
Piano particolareggiato nonche' lo schema di convenzione da                     
stipularsi con il Comune. Tale convenzione dovra' contenere tutti gli           
elementi di cui all'art. 22, secondo comma.                                     
Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune,               
fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di              
questo, puo' procedere all'interno di detti perimetri attraverso il             
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica.                                 
Il Piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua               
approvazione da parte del Consiglio comunale, viene depositato per 30           
giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune ove chiunque                 
potra' prenderne visione, ed e' altresi' inviato agli organi di                 
decentramento comunale il cui territorio e' interessato al Piano.               
Chiunque puo' presentare osservazioni al Piano entro e non oltre 30             
giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente interessati            
possono presentare opposizioni al Piano entro e non oltre 30 giorni             
dal compiuto deposito.                                                          
Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro             
il termine di 30 giorni dal ricevimento del Piano. Decorso tale                 
termine, il Consiglio comunale procede ai successivi adempimenti,               
sentita la Commissione edilizia. La delibera di approvazione diviene            
esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62. Con la                  
medesima delibera il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e             
le opposizioni.".                                                               
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46 concernente           
Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni           
edilizie ed urbanistiche, cosi' come modificato dall'art. 15 della              
L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 concernente Norme in materia di                      
programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della               
Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla                    
legislazione urbanistica ed edilizia, e' il seguente:                           
"Art. 3                                                                         
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima            
dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui           
ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R.              
47/78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della           
medesima legge regionale, nonche' contestualmente al relativo                   
deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4)            
del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta,                  
predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25                
della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti              
urbanistici attuativi:                                                          
a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle           
previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art.             
15 della L.R. 47/78, come sostituito;                                           
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte            
alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/78           
e successive modificazioni.                                                     
2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla           
data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono             
tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi              
con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo            
strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente             
dalla Provincia.                                                                
3. Sono altresi' trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i            
progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che                   
costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al           
Piano regolatore generale o al Piano di fabbricazione vigente nel               
Comune interessato.                                                             
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla              
Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al              
primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi                 
approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data           
di esecutivita' della deliberazione di approvazione.                            
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di             
cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale puo'                
apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone            
e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate           
al comma 7 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito.".                    
3) Il testo dell'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 citata alla           
nota 2 del presente articolo e' il seguente:                                    
"Art. 14 -Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici           
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito           
al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli            
accordi di programma che comportino la variazione di uno o piu'                 
strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed                    
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.                                
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il             
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti             
variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la                     
conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.                
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma             
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle                  
Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma,               
corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare              
gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e'               
depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni                    
interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso nel           
Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a               
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'           
presentare osservazioni.                                                        
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la              
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente              
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca              
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.           
Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni,                
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.                              
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del             
Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della                  
Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce             
gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti                  
urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle                    
competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici               
comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono                
prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica                
dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con               
decreto del Presidente della Provincia.                                         
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la             
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed                   
indifferibilita' dei lavori.                                                    
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al           
comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli              
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i           
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le              
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione                
edilizia.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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