LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
TITOLO I
ELABORAZIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 4
Programma di riqualificazione urbana
1. A seguito della individuazione degli ambiti da assoggettare a
riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, della eventuale stipula
del protocollo d'intesa, di cui all'art. 8, comma 5, ed una volta
espletate le procedure partecipative, di cui all'art. 3,
l'Amministrazione comunale elabora il programma di riqualificazione
urbana, raccordandosi con i soggetti pubblici e privati che
partecipano all'attuazione del programma.
2. Il programma di riqualificazione urbana e' lo strumento che
definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i
relativi obiettivi di qualita' ed e' caratterizzato, di norma, dalla
pluralita' delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli
operatori nonche' dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche
e private.
3. Il programma di riqualificazione urbana e' di dimensioni e
consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della citta' e
persegue:
a) il miglioramento delle condizioni di salubrita' e sicurezza;
b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e
delle opere infrastrutturali occorrenti;
c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilita'
nelle sue varie forme;
d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in
particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento
a quella in locazione;
f) la qualita' sociale e nuova occupazione qualificata.
4. Il programma di riqualificazione urbana contiene la dettagliata
descrizione degli interventi da realizzare e delle relative
tipologie, nonche' delle risorse da investire da parte dei soggetti
pubblici e privati. Il programma deve comunque prevedere:
a) l'elenco delle unita' immobiliari, con l'indicazione delle
proprieta' e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;
b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;
c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i
soggetti partecipanti al programma;
d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di
realizzazione degli interventi;
e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'art.
3, comma 4;
f) l'elenco delle proprieta' che non partecipano alla realizzazione
dell'intervento;
g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti
urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici
o normativi.
5. Il programma di riqualificazione urbana presenta altresi' i
contenuti propri dei piani attuativi del PRG e si attua attraverso la
concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo
previsto dalla legge.