REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

            TITOLO I                                                            
     ELABORAZIONE E APPROVAZIONE                                                
           DEL PROGRAMMA                                                        
      DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                                                
          Art. 4                                                                
Programma di riqualificazione urbana                                            
1. A seguito della individuazione degli ambiti da assoggettare a                
riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, della eventuale stipula             
del protocollo d'intesa, di cui all'art. 8, comma 5, ed una volta               
espletate le procedure partecipative, di cui all'art. 3,                        
l'Amministrazione comunale elabora il programma di riqualificazione             
urbana, raccordandosi con i soggetti pubblici e privati che                     
partecipano all'attuazione del programma.                                       
2. Il programma di riqualificazione urbana e' lo strumento che                  
definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i                 
relativi obiettivi di qualita' ed e' caratterizzato, di norma, dalla            
pluralita' delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli                
operatori nonche' dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche           
e private.                                                                      
3. Il programma di riqualificazione urbana e' di dimensioni e                   
consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della citta' e              
persegue:                                                                       
a) il miglioramento delle condizioni di salubrita' e sicurezza;                 
b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e            
delle opere infrastrutturali occorrenti;                                        
c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilita'           
nelle sue varie forme;                                                          
d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in               
particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;              
e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento           
a quella in locazione;                                                          
f) la qualita' sociale e nuova occupazione qualificata.                         
4. Il programma di riqualificazione urbana contiene la dettagliata              
descrizione degli interventi da realizzare e delle relative                     
tipologie, nonche' delle risorse da investire da parte dei soggetti             
pubblici e privati. Il programma deve comunque prevedere:                       
a) l'elenco delle unita' immobiliari, con l'indicazione delle                   
proprieta' e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;                   
b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;                        
c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i                 
soggetti partecipanti al programma;                                             
d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di           
realizzazione degli interventi;                                                 
e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'art.            
3, comma 4;                                                                     
f) l'elenco delle proprieta' che non partecipano alla realizzazione             
dell'intervento;                                                                
g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti                     
urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici           
o normativi.                                                                    
5. Il programma di riqualificazione urbana presenta altresi' i                  
contenuti propri dei piani attuativi del PRG e si attua attraverso la           
concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo             
previsto dalla legge.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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