LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
TITOLO I
ELABORAZIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 3
Partecipazione degli operatori pubblici e privati
1. L'Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli
operatori pubblici e privati nella predisposizione e nella attuazione
del programma di riqualificazione, di cui all'art. 4, attraverso un
concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a
partecipare alla realizzazione della riqualificazione. Le proposte
avanzate dagli interessati devono contenere:
a) uno studio di fattibilita' degli interventi proposti;
b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il
soggetto si dichiari disposto a realizzare;
c) uno studio degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale,
paesaggistico, della mobilita', sociale ed economico che la
realizzazione degli interventi proposti comportano.
2. Nel caso in cui negli ambiti da assoggettare a riqualificazione,
individuati ai sensi dell'art. 2, siano presenti immobili di
proprieta' privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di
altri Enti pubblici, in luogo dei concorso pubblico di cui al comma 1
il Comune attiva con gli interessati, fissando un termine per la loro
conclusione, procedure negoziali volte a definire le forme della loro
partecipazione al programma.
3. Qualora alla conclusione delle procedure negoziali, di cui al
comma 2, non si pervenga ad un'intesa con i soggetti interessati,
l'Amministrazione comunale attua le procedure relative al concorso
pubblico, di cui al comma 1, invitando formalmente i proprietari
degli immobili a partecipare allo stesso. Nell'atto deve essere
precisato che, qualora il proprietario non partecipi all'intervento
di riqualificazione, l'immobile potra' essere assoggettato alle
procedure espropriative di cui all'art. 5.
4. L'Amministrazione comunale, valutate le proposte di cui al comma 1
e gli esiti delle eventuali procedure negoziali di cui al comma 2,
acquisisce prima della predisposizione del programma di
riqualificazione urbana di cui all'art. 4, l'impegno alla
partecipazione all'intervento di riqualificazione da parte dei
soggetti interessati, attraverso la sottoscrizione di atto
unilaterale d'obbligo ovvero attraverso la stipula di un accordo ai
sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 4
Il testo dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'Amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1.bis Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsti i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".