REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

            TITOLO I                                                            
     ELABORAZIONE E APPROVAZIONE                                                
           DEL PROGRAMMA                                                        
      DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                                                
          Art. 3                                                                
Partecipazione degli operatori pubblici e privati                               
1. L'Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli                  
operatori pubblici e privati nella predisposizione e nella attuazione           
del programma di riqualificazione, di cui all'art. 4, attraverso un             
concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a                      
partecipare alla realizzazione della riqualificazione. Le proposte              
avanzate dagli interessati devono contenere:                                    
a) uno studio di fattibilita' degli interventi proposti;                        
b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il           
soggetto si dichiari disposto a realizzare;                                     
c) uno studio degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale,                
paesaggistico, della mobilita', sociale ed economico che la                     
realizzazione degli interventi proposti comportano.                             
2. Nel caso in cui negli ambiti da assoggettare a riqualificazione,             
individuati ai sensi dell'art. 2, siano presenti immobili di                    
proprieta' privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di             
altri Enti pubblici, in luogo dei concorso pubblico di cui al comma 1           
il Comune attiva con gli interessati, fissando un termine per la loro           
conclusione, procedure negoziali volte a definire le forme della loro           
partecipazione al programma.                                                    
3. Qualora alla conclusione delle procedure negoziali, di cui al                
comma 2, non si pervenga ad un'intesa con i soggetti interessati,               
l'Amministrazione comunale attua le procedure relative al concorso              
pubblico, di cui al comma 1, invitando formalmente i proprietari                
degli immobili a partecipare allo stesso. Nell'atto deve essere                 
precisato che, qualora il proprietario non partecipi all'intervento             
di riqualificazione, l'immobile potra' essere assoggettato alle                 
procedure espropriative di cui all'art. 5.                                      
4. L'Amministrazione comunale, valutate le proposte di cui al comma 1           
e gli esiti delle eventuali procedure negoziali di cui al comma 2,              
acquisisce prima della predisposizione del programma di                         
riqualificazione urbana di cui all'art. 4, l'impegno alla                       
partecipazione all'intervento di riqualificazione da parte dei                  
soggetti interessati, attraverso la sottoscrizione di atto                      
unilaterale d'obbligo ovvero attraverso la stipula di un accordo ai             
sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.                           
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente             
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di           
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:                            
"Art. 11                                                                        
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma                
dell'articolo 10, l'Amministrazione procedente puo' concludere, senza           
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento             
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di                  
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale                 
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.               
1.bis Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al                
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un                   
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,             
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.               
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,            
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga               
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsti i               
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in            
quanto compatibili.                                                             
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi           
controlli previsti per questi ultimi.                                           
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione              
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere              
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali                  
pregiudizi verificatisi in danno del privato.                                   
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed                     
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate             
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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