LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
TITOLO I
ELABORAZIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 2
Individuazione degli ambiti da assoggettare
a riqualificazione urbana
1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera, individua gli ambiti
del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una
continuita' spaziale, da assoggettare a riqualificazione e definisce
i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualita' ambientale,
sociale e architettonica che si intendono realizzare. La delibera
contiene altresi' una prima indicazione in merito alle risorse
finanziarie comunali da impegnare per la riqualificazione prevista
anche su piu' annualita', nonche' l'eventuale specificazione degli
interventi per i quali viene richiesto il finanziamento regionale, ai
sensi dell'art. 8, comma 5.
2. Qualora le scelte in merito agli ambiti da riqualificare, ai temi
di azione ed agli obiettivi che si intendono realizzare sono tali da
prefigurare che il programma di riqualificazione urbana comportera'
variante al piano regolatore generale, la delibera di cui al comma 1
e' assunta previo parere della Giunta provinciale. Il parere e'
rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, trascorso
il quale il Consiglio comunale puo' assumere il provvedimento.
3. Nella definizione dei contenuti di cui al comma 1 la delibera
comunale analizza, in particolare, i seguenti elementi:
a) l'ampiezza, la consistenza e le cause del degrado edilizio,
urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale;
b) le opportunita' di riuso di aree produttive e di servizio
dismesse, di caserme, aree militari, carceri, colonie, e di immobili
dismessi o in fase di dismissione a seguito della riorganizzazione
del sistema sanitario, ferroviario e scolastico;
c) il ruolo strategico degli interventi prospettati rispetto al
contesto urbano ed alla loro capacita' di innovare e migliorare la
qualita' urbana, con riguardo all'impatto sui sistemi insediativo,
ambientale, paesaggistico, della mobilita', sociale ed economico che
la realizzazione degli interventi previsti comporta, specificando le
prestazioni di massima attese;
d) la fattibilita' dell'intervento di riqualificazione, in relazione
alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili.
4. L'attivita' di cui al presente articolo e' svolta assicurando la
massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e
privati, nelle forme piu' idonee individuate dall'Amministrazione
comunale. La deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle
specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti
sociali.