REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

            TITOLO I                                                            
     ELABORAZIONE E APPROVAZIONE                                                
           DEL PROGRAMMA                                                        
      DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                                                
          Art. 2                                                                
Individuazione degli ambiti da assoggettare                                     
a riqualificazione urbana                                                       
1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera, individua gli ambiti           
del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una           
continuita' spaziale, da assoggettare a riqualificazione e definisce            
i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualita' ambientale,             
sociale e architettonica che si intendono realizzare. La delibera               
contiene altresi' una prima indicazione in merito alle risorse                  
finanziarie comunali da impegnare per la riqualificazione prevista              
anche su piu' annualita', nonche' l'eventuale specificazione degli              
interventi per i quali viene richiesto il finanziamento regionale, ai           
sensi dell'art. 8, comma 5.                                                     
2. Qualora le scelte in merito agli ambiti da riqualificare, ai temi            
di azione ed agli obiettivi che si intendono realizzare sono tali da            
prefigurare che il programma di riqualificazione urbana comportera'             
variante al piano regolatore generale, la delibera di cui al comma 1            
e' assunta previo parere della Giunta provinciale. Il parere e'                 
rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, trascorso             
il quale il Consiglio comunale puo' assumere il provvedimento.                  
3. Nella definizione dei contenuti di cui al comma 1 la delibera                
comunale analizza, in particolare, i seguenti elementi:                         
a) l'ampiezza, la consistenza e le cause del degrado edilizio,                  
urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale;                       
b) le opportunita' di riuso di aree produttive e di servizio                    
dismesse, di caserme, aree militari, carceri, colonie, e di immobili            
dismessi o in fase di dismissione a seguito della riorganizzazione              
del sistema sanitario, ferroviario e scolastico;                                
c) il ruolo strategico degli interventi prospettati rispetto al                 
contesto urbano ed alla loro capacita' di innovare e migliorare la              
qualita' urbana, con riguardo all'impatto sui sistemi insediativo,              
ambientale, paesaggistico, della mobilita', sociale ed economico che            
la realizzazione degli interventi previsti comporta, specificando le            
prestazioni di massima attese;                                                  
d) la fattibilita' dell'intervento di riqualificazione, in relazione            
alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili.                        
4. L'attivita' di cui al presente articolo e' svolta assicurando la             
massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e                   
privati, nelle forme piu' idonee individuate dall'Amministrazione               
comunale. La deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle                   
specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti           
sociali.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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