LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Finalita' e oggetto della legge TITOLO I -
ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 2 - Individuazione degli ambiti da assoggettare a
riqualificazione urbana
Art. 3 - Partecipazione degli operatori pubblici e privati
Art. 4 - Programma di riqualificazione urbana
Art. 5 - Approvazione del programma di riqualificazione
urbana
Art. 6 - Societa' per la trasformazione urbana TITOLO II -
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
Art. 7 - Azioni regionali a sostegno della
riqualificazione urbana
Art. 8 - Criteri e modalita' di assegnazione dei
contributi
Art. 9 - Accordo di programma per gli interventi
finanziati
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 11 - Norme di interpretazione autentica
Art. 1
Finalita' e oggetto della legge
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la riqualificazione urbana,
favorendo una piu' equilibrata distribuzione dei servizi e delle
infrastrutture e il miglioramento della qualita' ambientale e
architettonica dello spazio urbano, al fine di eliminare le
condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale
che investono le aree urbanizzate.
2. La presente legge disciplina il procedimento per la
predisposizione e l'approvazione dei programmi di riqualificazione
urbana e definisce i criteri e le modalita' di finanziamento dei
programmi da parte della Regione.