SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1 giugno 1998, n. 214
Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1 del DL 496/93, convertito con modificazioni dalla Legge 61/94 e dell'art. 25, comma 1 della L.R. 44/95 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: dott. Renato Granata, Presidente - prof.
Giuliano Vassalli, giudice - prof. Francesco Guizzi, giudice - prof.
Cesare Mirabelli, giudice - avv. Massimo Vari, giudice - dott. Cesare
Ruperto, giudice - dott. Riccardo Chieppa, giudice - prof. Valerio
Onida, giudice - prof. Carlo Mezzanotte, giudice - avv. Fernanda
Contri, giudice - prof. Guido Neppi Modona, giudice - prof. Piero
Alberto Capotosti, giudice - prof. Annibale Marini, giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del
DL 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla Legge 21
gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), promosso con
ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal TAR per l'Emilia-Romagna,
Sezione staccata di Parma, iscritta al n. 461 del Registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Allevato Francesco ed altra, nonche'
l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore
Valerio Onida;udito l'avvocato Franco G. Scoca per Allevato Francesco
ed altra.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
Sezione di Parma, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1997, pervenuta
a questa Corte il 17 giugno 1997, ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97
della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, del DL 4 dicembre 1993, n.
496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge
21 gennaio 1994, n. 61, nonche' dell'art. 25, comma 1, della Legge
regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna).
La prima disposizione stabilisce che le Regioni istituiscono le
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, "attribuendo ad
esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il
personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione
finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione, nonche' il
personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi
delle Unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui
all'articolo 1", cioe' alle attivita' tecnico-scientifiche per la
protezione dell'ambiente demandate all'Agenzia nazionale e alle
Agenzie regionali di nuova istituzione. La disposizione impugnata
della L.R. n. 44 del 1995 stabilisce a sua volta che "sono assegnate
all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in
essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e
biotossicologici dei PMP (Presidi multizonali di prevenzione),
indicate nell'Allegato 2", nel quale si elencano le dotazioni
organiche dei PMP all'1 gennaio 1994, da ripartire tra ARPA e Aziende
Unita' sanitarie locali.
Il Tribunale remittente premette che i provvedimenti impugnati, di
assegnazione e trasferimento del ricorrente dall'Azienda Unita'
sanitaria locale presso cui prestava servizio, in qualita' di
dirigente sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia, all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente,
appaiono conformi all'art. 25 della L.R. n. 44 del 1995, che prevede
l'assegnazione all'ARPA delle intere dotazioni organiche del settore
biotossicologico dei soppressi Presidi multizonali di prevenzione,
senza possibilita' di alcuna valutazione in sede amministrativa delle
funzioni gia' svolte dal relativo personale, e senza che si possano
trarre indicazioni diverse dall'art. 3 del DL n. 496 del 1993
(introdotto dalla Legge di conversione n. 61 del 1994), che pure
prevede una indiscriminata attribuzione alle Agenzie regionali del
personale dei PMP. Proprio questa conclusione induce il giudice a quo
a sollevare sia, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale
di detto art. 3 del DL n.496 del 1993, sia, in accoglimento
dell'istanza del ricorrente (ma senza riferimento al parametro
dell'art. 117 Cost., invocato invece dal ricorrente), analoga
questione relativamente all'art. 25 della L.R. n. 44 del 1995.
Il remittente ricorda che con la Legge 23 dicembre 1978, n.833,
furono attribuite alle Unita' sanitarie locali funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica nonche' di salvaguardia dell'igiene
dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, e fu prevista la istituzione
dei Presidi multizonali di prevenzione; che in relazione a cio' la
legislazione dell'Emilia-Romagna aveva previsto una articolazione
operativa dei predetti Presidi in quattro settori di attivita', fra i
quali quello biotossicologico svolgeva attivita' a prevalente
carattere igienico-sanitario, e solo marginalmente a carattere
ambientale; che l'art. 7 del DLgs n. 502 del 1992 ha previsto la
istituzione dei Dipartimenti di prevenzione delle Unita' sanitarie
locali, ai quali attribuisce le funzioni in materia di igiene e
sanita' pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,
igiene degli alimenti, sanita' animale; che, a seguito del referendum
svoltosi nel giugno 1993, sono state abrogate le disposizioni che
affidavano alle Unita' sanitarie locali i controlli ambientali, dopo
di che il legislatore nazionale, con il DL n.496 del 1993, ha
affidato questa materia alla Agenzia nazionale e a quelle regionali
per la protezione dell'ambiente, restando ferme le competenze delle
Unita' sanitarie locali in materia di igiene e sanita' pubblica,
igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro,
servizi veterinari.
Secondo il giudice a quo, l'art. 3 del DL n. 496 del 1993 sarebbe
incorso in una contraddizione, disponendo l'attribuzione alle agenzie
regionali del personale dei Presidi multizonali, senza distinguere
fra addetti alle attivita' trasferite e addetti ad attivita' rimaste
di competenza delle Unita' sanitarie locali, e precisamente dei
Dipartimenti di prevenzione costituiti presso queste ultime. Nella
stessa contraddizione sarebbe incorso l'art. 25 della L.R. n. 44 del
1995, che, nonostante il riparto delle competenze fra Agenzia
regionale e Dipartimenti di prevenzione, ha disposto l'assegnazione
all'ARPA di tutto il personale del settore biotossicologico dei
Presidi multizonali.
Il remittente denuncia la "mancanza di simmetria tra funzioni e
personale oggetto di trasferimento", che non sembrerebbe "rispondere
a criteri di logica e razionalita'". Infatti si avrebbe una identica
disciplina per situazioni di servizio del tutto differenziate quanto
a funzioni esercitate e a correlati profili professionali; una
parallela mancanza di considerazione della inscindibilita' del nesso
fra profili professionali e contenuti nelle funzioni da attribuire,
tenuto conto che la valorizzazione delle professionalita' risponde
sia ad esigenze di buon andamento degli uffici che ad esigenze di
tutela del lavoro; una immotivata sottrazione al Servizio sanitario
nazionale di dotazioni di personale adibito a compiti ad esso
spettanti, sottrazione non coerente con il principio di buona
organizzazione degli uffici. Tali aspetti di illogicita'
integrerebbero i profili di violazione degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione.
2. Si sono costituiti, con unico atto, il ricorrente e una
associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio principale,
chiedendo l'accoglimento della proposta questione di legittimita'
costituzionale.
Le parti ricordano che il personale, gia' appartenente al reparto
medico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, poi
confluito nei Presidi multizonali di prevenzione delle Unita'
sanitarie locali, e denominato settore biotossicologico, ha sempre
svolto prevalentemente attivita' igienico-sanitaria e solo
marginalmente attivita' di tipo ambientale; e condividono le censure
mosse dal Tribunale remittente, sostenendo che la legge nazionale, se
ha inteso trasferire alle Agenzie regionali tutto il personale dei
soppressi Presidi multizonali, incorre in illogicita' e introduce una
ingiusta disparita' di trattamento, poiche' il personale, in
particolare quello medico con competenze in igiene e sanita'
pubblica, che non svolgeva in modo prevalente attivita' di carattere
ambientale, avrebbe dovuto rimanere presso i Dipartimenti di
prevenzione delle Unita' sanitarie locali. A loro volta sarebbero
illogiche, contraddittorie, e produrrebbero una disparita' di
trattamento, le norme della legge regionale che hanno assegnato
all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche e il
personale del settore biotossicologico dei Presidi multizonali, pur
essendo le competenze in materia di igiene e sanita' pubblica rimaste
in capo ai Dipartimenti di prevenzione delle Unita' sanitarie locali.
Le parti richiamano poi la disciplina dettata dalla Legge della
Regione Toscana 18 aprile 1995, n. 66, che avrebbe fatto ricorso ad
una soluzione di compromesso per superare la contraddittorieta' della
legge statale, in particolare prevedendo l'assegnazione all'Agenzia
regionale del solo 50% del personale del settore biotossicologico dei
Presidi multizonali, il trasferimento di altro personale delle Unita'
sanitarie locali solo quando avesse svolto in via esclusiva o
prevalente compiti rientranti nelle competenze della nuova agenzia,
e, per altro personale, la dipendenza solo funzionale dall'agenzia
limitatamente allo svolgimento dei compiti che comportano
integrazioni operative con il Dipartimento provinciale dell'Agenzia
medesima.
3. Non vi e' intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ha
invece spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata. Nelle deduzioni presentate con separato atto,
l'interveniente sostiene anzitutto che il giudice a quo avrebbe
erroneamente interpretato l'art. 25, comma 1, della L.R. n. 44 del
1995 ritenendo che con esso sarebbe stata disposta la indiscriminata
assegnazione all'Agenzia di tutto il personale del settore
biotossicologico. Ad avviso del Presidente della Regione, mentre
l'art. 13 della legge regionale prevede in via generale
l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA del personale
dei Presidi multizonali di prevenzione adibito alle attivita' e ai
compiti assegnati all'ARPA stessa, dunque ripartendo il personale in
relazione alle esigenze organizzative, cosi' come viste dal
legislatore regionale, l'art. 25 disporrebbe solo in via transitoria
l'assegnazione all'ARPA di una parte delle dotazioni organiche dei
Presidi multizonali, ripartite dunque fra Unita' sanitaria locale e
Agenzia in coerenza con l'assegnazione a quest'ultima di una parte
delle funzioni dei Presidi, e non gia' l'assegnazione in via
permanente all'ARPA di tutto il personale del settore
biotossicologico.
In secondo luogo, l'interveniente sostiene che, anche se la questione
stesse nei termini prospettati dal giudice a quo, essa sarebbe
ugualmente infondata: dovendosi modificare l'assetto organizzativo
preesistente al referendum del 1993 - nel quale, mentre in ogni
Unita' sanitaria locale vi era un settore competente per la materia
dell'igiene e salute pubblica, solo presso alcune Unita' sanitarie
locali vi erano i Presidi multizonali di prevenzione, svolgenti
compiti non per la singola Unita' sanitaria locale, ma per una vasta
area subregionale - il legislatore statale e regionale ben poteva
fare la scelta di impiegare, per la costituzione del nuovo organismo
competente in materia ambientale, le componenti ritenute piu'
opportune, o anche le intere dotazioni, dei preesistenti Presidi
multizonali. Ne' si e' attribuito all'Agenzia personale dotato di
competenze estranee ed inutilizzabili per l'Agenzia medesima: onde la
censura di violazione dell'art. 97 della Costituzione si rivelerebbe
in sostanza una petizione di principio.
Si tratterebbe di una scelta discrezionale, non irrazionale, del
legislatore in ordine alla preferibile utilizzazione delle risorse a
disposizione della pubblica Amministrazione.
Essendo infondato il profilo relativo all'art. 97 della Costituzione,
risulterebbe estraneo alla questione il riferimento all'art. 3; e
quanto all'art. 35, la censura sarebbe priva di fondamento, in quanto
la riconduzione delle risorse proprie delle specialita'
biotossicologiche agli strumenti di tutela dell'ambiente non
mortificherebbe in alcun modo la professionalita' degli operatori,
indirizzata anzi ad una finalita' di tutela sociale particolarmente
essenziale ed elevata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione sollevata, sostanzialmente unica, investe sia la
norma statale contenuta nell'art. 3, comma 1, del DL 4 dicembre 1993,
n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente), come convertito dalla Legge 21 gennaio 1964, n. 61,
sia la norma contenuta nell'art. 25, comma 1, della Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna): la prima, in
quanto prevede l'attribuzione, con legge regionale, alle Aziende
regionali per la protezione dell'ambiente del personale dei Presidi
multizonali di prevenzione, gia' istituiti ai sensi dell'art. 22
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; la seconda, in quanto dispone
l'assegnazione all'Agenzia della Regione Emilia-Romagna, fin dalla
sua costituzione, delle dotazioni organiche, in essere al 1 gennaio
1994, del settore biotossicologico dei Presidi multizonali di
prevenzione.
Entrambe le disposizioni sarebbero viziate per la "mancanza di
simmetria" tra funzioni trasferite all'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente e personale attribuito alla stessa, essendo
stato trasferito il personale dei Presidi multizonali di prevenzione,
in particolare del settore biotossicologico degli stessi, senza
distinguere fra addetti alle attivita' trasferite e addetti in
prevalenza ad attivita' rimaste di competenza del Servizio sanitario
nazionale, e precisamente dei Dipartimenti di prevenzione delle
Unita' sanitarie locali, istituiti a norma dell'art. 7 del DLgs n.
502 del 1992. Con cio' risulterebbero violati l'art. 3 della
Costituzione, per il trattamento con identica disciplina di
situazioni differenziate quanto a funzioni esercitate; l'art. 35, per
la mancata considerazione del nesso fra profili professionali e
contenuti delle funzioni; l'art. 97, per la immotivata sottrazione al
Servizio sanitario nazionale di personale adibito a compiti propri
del Servizio medesimo.
2. La questione e' infondata.
La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale aveva
concentrato nelle strutture di detto Servizio le funzioni di
prevenzione, comprese quelle rivolte all'obiettivo della promozione e
della salvaguardia "della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente
naturale di vita e di lavoro" (art. 2, primo comma, numero 5),
consistenti nella identificazione ed eliminazione "delle cause degli
inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo" (art. 2,
secondo comma, lettera h). In questo quadro, aveva previsto fra
l'altro la istituzione presso talune Unita' sanitarie locali,
individuate dalla legge regionale, di "presidi e servizi multizonali
per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali" (art. 22, primo comma, lettera a); e il trasferimento
al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle Unita'
sanitarie locali, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature dei
laboratori di igiene e profilassi, gia' appartenenti alle Province
(art. 66, primo comma, lettera a), nonche' il passaggio nei ruoli
nominativi del Servizio sanitario del relativo personale (art. 68,
primo comma).
In coerenza con tali disposizioni, la Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 7 settembre 1981, n. 33, nel disciplinare
l'articolazione dei Presidi multizonali di prevenzione in quattro
settori, aveva previsto che il settore biotossicologico svolgesse
"specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attivita'
di prevenzione e di controllo" relativa, fra l'altro, "all'igiene
ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica"
(art. 4, quinto comma).
A seguito dell'esito abrogativo del referendum indetto con DPR 25
febbraio 1993, e tendente precisamente a sottrarre alle strutture del
Servizio sanitario nazionale le funzioni di controllo ambientale,
risultarono soppresse le parti della Legge n. 833 del 1978 che
riferivano al Servizio sanitario i compiti di tutela dell'igiene
ambientale e di accertamento ed eliminazione dei fattori di
deterioramento degli "ambienti di vita", nonche', specificamente, la
disposizione che includeva fra i beni e le attrezzature destinati
alle Unita' sanitarie locali quelli degli ex Laboratori provinciali
di igiene e profilassi (cfr. art. 1, comma 1, del DPR 5 giugno 1993,
n. 177, di dichiarazione del risultato abrogativo del referendum).
Considerato tale esito abrogativo, e nel dichiarato intento di
"evitare soluzioni di continuita' in materia di controlli ambientali"
(cfr. le premesse del provvedimento governativo), il DL 4 dicembre
1993, n. 496, interamente riformulato dalla Legge di conversione 21
gennaio 1994, n. 61, ha previsto la istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e delle corrispondenti
agenzie regionali, destinate a svolgere le attivita' (rispettivamente
di interesse nazionale e di interesse regionale)
"tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche
per la protezione dell'ambiente" (cfr. art. 1 e art. 3, con
riferimento all'art. 1); e in particolare ha stabilito che le leggi
regionali istitutive delle Agenzie regionali attribuissero ad esse o
alle loro articolazioni territoriali "le funzioni, il personale, i
beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria
dei Presidi multizonali di prevenzione", nonche' "il personale,
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei Servizi delle Unita'
sanitarie locali adibiti alle attivita'" rientranti nei compiti delle
agenzie (art. 3, comma 1, primo periodo).
Tale disegno organizzativo si inquadra nella scelta di affidare alle
Regioni la "organica ricomposizione in capo alle Province delle
funzioni amministrative in materia ambientale" di cui all'art. 14
della Legge n. 142 del 1990 (art. 2, comma 1); le Agenzie regionali a
loro volta devono essere organizzate "in settori tecnici
corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in
Dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali"
(art. 3, comma 3), e "le strutture tecniche provinciali" dell'Agenzia
regionale "sono poste alle dipendenze funzionali delle Province,
secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate
con le Regioni" (art. 2, comma 2). Solo in via transitoria, "al fine
di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela
ambientale", fu previsto che i Presidi multizonali di prevenzione
continuassero a svolgere, fino all'emanazione delle leggi regionali
istitutive delle agenzie, le attivita' tecniche esercitate, a
supporto degli Enti pubblici istituzionalmente competenti (art. 5); a
loro volta le Province, in attesa delle leggi regionali, avrebbero
esercitato le funzioni amministrative di autorizzazione e di
controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente "avvalendosi
dei Presidi multizonali di prevenzione e dei competenti Servizi delle
Unita' sanitarie locali" (art. 2, comma 3).
palese, e non irragionevole, la logica cui tali previsioni si
ispirano: muovendo dalla scelta, effettuata dal referendum, di
scorporare le funzioni di controllo ambientale da quelle di
prevenzione gia' affidate alle Unita' sanitarie locali, e nella
consapevolezza che le attivita' tecniche, come le analisi di
laboratorio, potevano essere, e di fatto erano, svolte promiscuamente
al servizio sia dei controlli ambientali, sia dei controlli
propriamente sanitari, che restavano invece di competenza delle
strutture del Servizio sanitario nazionale, il legislatore statale ha
voluto evitare che si producesse a livello locale una duplicazione di
strutture tecniche o uno smembramento di quelle esistenti, con
relativo aggravio di personale e di spesa (infatti le Agenzie
regionali debbono essere istituite "senza oneri aggiuntivi per le
Regioni": art. 3, comma 2, primo periodo). Cosi' si e' disposto il
passaggio ai nuovi organismi, ma con dipendenza funzionale dalle
Province per quanto riguarda le articolazioni di livello
corrispondente, delle principali strutture tecniche preesistenti a
livello locale, vale a dire gli ex Laboratori provinciali di igiene e
profilassi, poi confluiti nei Presidi multizonali di prevenzione, e
conseguentemente il passaggio alle Agenzie regionali del relativo
personale.
Ne' si e' trascurata l'esigenza di non sguarnire di supporti tecnici
le strutture del Servizio sanitario nazionale, tuttora competenti per
i controlli di tipo sanitario (e cosi' sull'igiene degli alimenti o
dei luoghi di lavoro): si e' prevista infatti, come si e' detto,
l'organizzazione delle Agenzie regionali "in settori tecnici
corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in
dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali",
al fine, fra l'altro, "di coordinamento con l'attivita' di
prevenzione sanitaria" (art. 3, comma 3); si e' affidato alle Regioni
il compito di definire l'organizzazione e la dotazione tecnica, di
personale e finanziaria delle Agenzie, "con l'osservanza, per quanto
riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute
nell'articolo 7 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502" (che ha previsto i
Dipartimenti di prevenzione delle Unita' sanitarie locali, cui sono
attribuiti i compiti relativi ai controlli sanitari), e di fissare
"le modalita' di integrazione e di coordinamento che evitino
sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con i servizi delle Unita'
sanitarie locali" (art. 3, comma 4).
3. La Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 44 del 1995, emanata in
attuazione dell'art. 3 del DL n. 496 del 1993, ha seguito a sua volta
la logica che si e' visto inerire alle scelte del legislatore
nazionale, sviluppandone e specificandone coerentemente le
previsioni.
Essa ha disciplinato le funzioni dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) in conformita' ai principi della
legge statale (art. 5), configurandola piu' precisamente come "ente
strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle
funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli
ambientali, nonche' all'erogazione di prestazioni analitiche di
rilievo sia ambientale sia sanitario" (art. 4, comma 1); ha
conseguentemente soppresso i Presidi multizonali di prevenzione (art.
24, comma 1), prevedendo l'assegnazione e il successivo trasferimento
all'Agenzia "del personale, dei beni, del patrimonio, delle
attrezzature, della relativa dotazione finanziaria" dei presidi
medesimi, nonche' dei servizi delle Unita' sanitarie locali adibiti
alle attivita' e ai compiti assegnati all'Agenzia (art. 13, comma 1),
sulla base di un preciso "riparto delle competenze gia' delle Unita'
sanitarie locali in materia di prevenzione collettiva e controlli
ambientali tra Aziende Unita' sanitarie locali e ARPA", indicato
nell'Allegato 1. In tale riparto, mentre le funzioni di controllo
sanitario spettano alle Unita' sanitarie locali, all'ARPA e' passata,
oltre alle competenze in materia di prevenzione e controllo
ambientale, grandi rischi industriali, inquinamento acustico negli
ambienti di vita, la "rete laboratoristica per la tutela
dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanita' pubblica":
e' dunque chiaramente previsto che la rete di laboratori, lungi
dall'essere smembrata e ripartita, sia trasferita all'Agenzia,
mantenendo intatti i suoi compiti tecnici.
Particolare cura pone la legge regionale nel disciplinare le
modalita' di coordinamento e cooperazione fra ARPA e altri enti
istituzionali operanti in materie affini o connesse, e in particolare
le modalita' di svolgimento da parte dell'ARPA di attivita' tecniche
al servizio proprio delle Unita' sanitarie locali, competenti in tema
di controlli sanitari.
Si e' gia' detto che l'Agenzia e' configurata come organismo
preposto, fra l'altro, "all'erogazione di prestazioni analitiche di
rilievo sia ambientale sia sanitario" (art. 4, comma 1).
Coerentemente, si prevede che l'Agenzia assicuri ai Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali "attivita' di
consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di
apposite convenzioni ed accordi di programma" (art. 3, comma 2), e
che le Unita' sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi
con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attivita' inerenti
alle proprie funzioni istituzionali (art. 3, comma 5).
Si precisa che "l'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende
Unita' sanitarie locali svolgono le proprie attivita' in maniera
coordinata e integrata", e che "le strutture laboratoristiche ed
operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto
tecnico-specialistico nei confronti sia degli enti locali sia delle
Aziende Unita' sanitarie locali" (art. 4, comma 4).
Si stabilisce che i servizi in cui si organizzano (oltre che in
dipartimenti tecnici) le Sezioni provinciali dell'ARPA "sono
articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti
delle Aziende Unita' sanitarie locali" (art. 15, comma 5), e che
l'assetto organizzativo dell'Agenzia deve essere tale che siano
"comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attivita'
analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e
vigilanza degli Enti locali e delle Aziende Unita' sanitarie locali"
(art. 15, comma 8).
Proprio al fine di "garantire il necessario coordinamento tecnico
delle attivita' delle Sezioni provinciali dell'ARPA", fra l'altro,
"con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie
locali", e' costituito un Comitato provinciale di coordinamento, di
cui fanno parte i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende Unita' sanitarie locali della provincia (art. 16, commi 1 e
2).
Ancora, si ribadisce che l'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende Unita' sanitarie locali "esercitano in modo integrato e
coordinato le funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di
prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia
sanitaria", stabilendo che, per un esercizio coordinato e integrato
delle funzioni e per evitare "sovrapposizioni e disfunzioni", le
Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle
Unita' sanitarie locali "istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi
di lavoro permanenti sulle principali attivita' di comune interesse"
(art. 17, commi 1 e 4).
Sono dunque perfettamente coerenti con il descritto assetto
organizzativo, nel cui ambito i laboratori dei soppressi Presidi
multizonali di prevenzione sono trasferiti alla neo-istituita
Agenzia, conservando peraltro i loro compiti, da svolgere, oltre che
al servizio delle funzioni proprie dell'Agenzia medesima, anche di
quelle di altri enti e in particolare delle Unita' sanitarie locali,
le disposizioni dell'art. 25 della legge regionale, che prevedono
l'assegnazione all'ARPA, fin dalla sua costituzione, delle "dotazioni
organiche in essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici,
fisici e biotossicologici dei PMP" (comma 1), con esclusione cioe'
delle sole dotazioni del settore impiantistico-antinfortunistico; e
l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA, fin dalla sua
costituzione, del personale degli indicati settori dei presidi
stessi.
4. Nell'ambito dell'indicata logica di riorganizzazione degli
apparati e di integrazione delle funzioni, diretta fra l'altro ad
evitare duplicazioni di strutture tecniche - logica non in contrasto,
ma anzi conforme al principio di buon andamento dell'Amministrazione
di cui all'art. 97 della Costituzione -, deve riconoscersi la piena
discrezionalita' del legislatore nel definire i criteri per la
collocazione delle strutture tecniche presso i soggetti
amministrativi competenti, e per la ripartizione e l'assegnazione del
relativo personale.
Le considerazioni ora svolte valgono altresi' a smentire che le
disposizioni denunciate siano in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto
quello della lamentata disparita' di trattamento.
Quanto infine alla lamentata violazione dell'art. 35, bastera', per
escluderla, osservare che il rispetto della professionalita' degli
addetti alle strutture tecniche non e' certo contraddetto dal loro
trasferimento, che consegue alla nuova collocazione delle strutture
stesse, quando resti ferma, come nel caso, la tipologia generale
delle prestazioni richieste a tali strutture, anche se le medesime
prestazioni vengano svolte al servizio di funzioni amministrative di
controllo facenti ora capo, parzialmente, ad enti diversi da quelli
di precedente appartenenza del personale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 1, del DL 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), come
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994,
n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n.44 (Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'1 giugno 1998.
PRESIDENTE REDATTORE
Renato Granata Valerio Onida
CANCELLIERE
M.R. Fruscella
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 1998.
IL CANCELLIERE
M.R. Fruscella