DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1998, n. 867
Regolamento (CEE) 2081/92 - Parere relativo alla proposta di registrazione IGP della denominazione "Ciliegia di Vignola"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Regolamento (CEE) n. 2081, adottato dal Consiglio delle
Comunita' Europee il 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari, nel quale vengono individuati i requisiti
necessari e le modalita' per il riconoscimento delle Denominazioni di
Origine Protette (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette
(IGP);
visto l'art. 4 del sopracitato Regolamento, che definisce le
caratteristiche del disciplinare di produzione che i promotori devono
allegare alla domanda per le richieste di registrazione DOP ed IGP;
vista la deliberazione n. 1273, adottata dalla Giunta regionale il 15
luglio 1997, avente per oggetto "Definizione dei criteri e delle
modalita' per la presentazione e le istruttorie delle proposte di
registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del
Regolamento (CEE) 2081/92";
dato atto che tale deliberazione prevede, al punto 7) del
dispositivo, l'espressione del parere della Giunta regionale sulle
proposte di registrazione pervenute;
preso atto che e' pervenuta alla Direzione generale Agricoltura la
richiesta di registrazione IGP per la denominazione "Ciliegia di
Vignola", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) 2081/92, inviata
congiuntamente dal Consorzio valorizzazione dei prodotti
ortofrutticoli tipici dell'Emilia-Romagna - COVOER, con sede in
Bologna, e dal Consorzio della ciliegia, della susina e della frutta
tipica di Vignola, con sede in Modena, in data 31 gennaio 1998, prot.
RER n. 3514 del 2 febbraio 1998;
preso altresi' atto che la scheda descrittiva di tale proposta di
registrazione e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna dell'11 marzo 1998, n. 35, e che non e' stata
presentata alcuna opposizione:
ritenuto che la richiesta di registrazione, esaminata dal competente
Ufficio del Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di
mercato, risulta essere corrispondente ai requisiti fissati dall'art.
5 del Regolamento (CEE) 2081/92 con particolare riferimento alla
validita' socio-economica dell'iniziativa;
dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di
registrazione sopra citata e' trattenuta agli atti del Servizio
Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995, e n.
1898 in data 22 ottobre 1997, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 del dispositivo
della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) per le motivazioni esposte in premessa, di esprimere parere
positivo alla richiesta di registrazione IGP, ai sensi dell'art. 5
del Regolamento (CEE) 2081/92, della denominazione "Ciliegia di
Vignola";
B) di trasmettere copia conforme della presente deliberazione, a cura
del Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato, ai
promotori della proposta di registrazione e all'autorita' nazionale
competente in materia;
C) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.