COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MODENA)

COMUNICATO

Procedura di costituzione di servitu' per allacciamento acquedotti comunali di Nonantola, Castelfranco Emilia e Modena con l'acquedotto dei comuni di Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, Ravarino e Finale Emilia - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e determinazione dell'indennita' provvisoria (proprieta' Antela Sas - Bologna)

Il Sindaco premesso che:                                                        
- con deliberazione 792/97, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta              
del Comune di Nonantola ha riapprovato il progetto esecutivo                    
dell'opera indicata in oggetto dando atto che detta approvazione                
equivale ai sensi dell'art. 1 della Legge 3/1/1978, n. 1, a                     
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita'             
delle opere, stabilendo, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25/6/1865,           
n. 2359, che la costituzione delle servitu' ed i lavori ivi previsti            
devono avere inizio entro un anno dalla data di esecutivita' della              
deliberazione stessa e compiersi entro tre anni dalla data medesima;            
- che con la citata deliberazione 792/97 la Giunta del Comune di                
Nonantola ha stabilito di ricorrere al procedimento di imposizione              
coattiva di servitu' per quanto riguarda un tratto ricadente su una             
proprieta', posta nel territorio del comune di Castelfranco Emilia,             
distinta catastalmente al foglio 29, mappali 3, 6 di ml. 414                    
intestata alla Asteria S a rl, Via Borsari  n.4, Castelfranco Emilia,           
trasmettendo al Comune di Castelfranco Emilia gli atti necessari                
all'avvio del procedimento stesso ai sensi degli artt. 10 e seguenti            
della Legge 22/10/1971, n. 865, ed incaricava il responsabile del               
procedimento di attivare la stessa procedura anche nei confronti di             
altra proprieta' qualora se ne fosse evidenziata la necessita', per             
l'impossibilita' di avvalersi di servitu' costituita volontariamente;           
- con proprio atto prot. 1226-22/1/1998 il Direttore di Area Tecnica            
del Comune di Nonantola, responsabile del procedimento, individuava             
detta ulteriore proprieta', per un tratto di terreno, sempre compreso           
nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, distinto                        
catastalmente al foglio 29, mappali 7 e 8 di ml. 320, in capo alla              
ditta Antela Sas, Via Marsili n. 2, Bologna.                                    
Preso atto che l'indennizzo proposto e' irrisorio, si preannuncia               
l'inoltro di formale domanda di riesame alla Commissione provinciale            
degli espropri.                                                                 
Viste, a tale ultimo proposito le deduzioni del Comune di Nonantola,            
espropriante, all'uopo interessato, tramesse con atto del Sindaco               
prot. n. 6913 in data 24/4/1998, ricevuto il prot. gen. al n. 7345 in           
data 27/4/1998, con il quale - richiamata la nota del progettista               
dell'opera ing. Giuliano Salvioli, appositamente interpellato, nota             
assunta al protocollo di quel Comune al n. 6761 in data 22/4/1998, si           
osserva quanto segue:                                                           
- la striscia di terreno oggetto di imposizione coattiva di servitu',           
posta sul confine nord della proprieta' Antela Sas ha una larghezza             
di m. 5 a partire dal confine di detta proprieta' (ciglio della                 
Canaletta Borsari) e non di m. 10 come indicato nelle osservazioni,             
causa un errore nella precedente planimetria trasmessa e allegata               
all'avviso notificato e non e' prevista alcuna fascia di occupazione            
temporanea, come si evince dalla planimetria corretta in scala 1:2000           
qui allegata;                                                                   
- dal sopralluogo tecnico effettuato risulta che l'ultimo filare                
delle alberature da frutto dista m. 6 dal ciglio della Canaletta                
Borsari;                                                                        
- il progetto prevede che la condotta venga posata nella mezzeria dei           
5 m. di fascia della servitu' che inizia con il ciglio nord della               
Canaletta suddetta;                                                             
- non e' prevista alcuna fascia di occupazione temporanea: e pertanto           
conclude per la reiezione dell'osservazione stessa in quanto fondata            
su un presupposto di fatto errato, causato dall'errata planimetria              
trasmessa: infatti la posa dell'asse delle tubazioni avverra', come             
gia' previsto dal progetto, a m. 2,50 dalla linea di confine e                  
pertanto, non comportera' aggravi economici ne' perdite di terreno              
per la conduzione della coltura aziendale esistente;                            
dispone:                                                                        
1) di respingere le osservazioni presentate dalla ditta Antela Sas di           
Bologna, come indicato in premessa, per i seguenti motivi:                      
- quanto alla osservazione riportata in premessa al punto 1), la                
stessa e' fondata su un presupposto di fatto errato, in quanto la               
posa dell'asse della tubazione avverra' come previsto dal progetto a            
m. 2,50 dalla linea di confine (Canaletta Borsari) e la fascia di               
terreno da assoggettare a servitu' conseguentemente misura m. 5 di              
larghezza; pertanto la servitu' stessa non comportera' aggravi                  
economici ne' perdite di terreno per la conduzione della coltura                
aziendale esistente come paventato dall'osservante, tenuto conto                
altresi' che le facolta' di intervento, e manutenzione sulla condotta           
e di variare le dimensioni e il numero e le facolta' di accesso al              
terreno previste dalla futura convenzione devono esercitarsi senza              
costituire aggravio alla servitu';                                              
- quanto all'osservazione riportata in premessa al punto 2), la                 
stessa non e' pertinente alla fase di avvio del procedimento,                   
riferendosi alla determinazione dell'indennita' non ancora disposta,            
nei confronti della quale sono previsti altri specifici rimedi                  
dell'ordinamento;                                                               
2) l'indennita' di imposizione della servitu' di acquedotto sui                 
terreni di proprieta' della ditta Antela Sas di Bologna,                        
catastalmente censiti al foglio 29, mappali 7 e 8, derivante dalla              
realizzazione dell'opera indicata in oggetto, e' determinata, a                 
titolo provvisorio, in complessive Lire 2.075.988 secondo il                    
conteggio riportato nel prospetto allegato in copia e parte                     
integrante del presente atto.                                                   
IL SINDACO                                                                      
Fausto Galetti                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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