COMUNICATO
Procedura di costituzione di servitu' per allacciamento acquedotti comunali di Nonantola, Castelfranco Emilia e Modena con l'acquedotto dei comuni di Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, Ravarino e Finale Emilia - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e determinazione dell'indennita' provvisoria (proprieta' Antela Sas - Bologna)
Il Sindaco premesso che:
- con deliberazione 792/97, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
del Comune di Nonantola ha riapprovato il progetto esecutivo
dell'opera indicata in oggetto dando atto che detta approvazione
equivale ai sensi dell'art. 1 della Legge 3/1/1978, n. 1, a
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita'
delle opere, stabilendo, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25/6/1865,
n. 2359, che la costituzione delle servitu' ed i lavori ivi previsti
devono avere inizio entro un anno dalla data di esecutivita' della
deliberazione stessa e compiersi entro tre anni dalla data medesima;
- che con la citata deliberazione 792/97 la Giunta del Comune di
Nonantola ha stabilito di ricorrere al procedimento di imposizione
coattiva di servitu' per quanto riguarda un tratto ricadente su una
proprieta', posta nel territorio del comune di Castelfranco Emilia,
distinta catastalmente al foglio 29, mappali 3, 6 di ml. 414
intestata alla Asteria S a rl, Via Borsari n.4, Castelfranco Emilia,
trasmettendo al Comune di Castelfranco Emilia gli atti necessari
all'avvio del procedimento stesso ai sensi degli artt. 10 e seguenti
della Legge 22/10/1971, n. 865, ed incaricava il responsabile del
procedimento di attivare la stessa procedura anche nei confronti di
altra proprieta' qualora se ne fosse evidenziata la necessita', per
l'impossibilita' di avvalersi di servitu' costituita volontariamente;
- con proprio atto prot. 1226-22/1/1998 il Direttore di Area Tecnica
del Comune di Nonantola, responsabile del procedimento, individuava
detta ulteriore proprieta', per un tratto di terreno, sempre compreso
nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, distinto
catastalmente al foglio 29, mappali 7 e 8 di ml. 320, in capo alla
ditta Antela Sas, Via Marsili n. 2, Bologna.
Preso atto che l'indennizzo proposto e' irrisorio, si preannuncia
l'inoltro di formale domanda di riesame alla Commissione provinciale
degli espropri.
Viste, a tale ultimo proposito le deduzioni del Comune di Nonantola,
espropriante, all'uopo interessato, tramesse con atto del Sindaco
prot. n. 6913 in data 24/4/1998, ricevuto il prot. gen. al n. 7345 in
data 27/4/1998, con il quale - richiamata la nota del progettista
dell'opera ing. Giuliano Salvioli, appositamente interpellato, nota
assunta al protocollo di quel Comune al n. 6761 in data 22/4/1998, si
osserva quanto segue:
- la striscia di terreno oggetto di imposizione coattiva di servitu',
posta sul confine nord della proprieta' Antela Sas ha una larghezza
di m. 5 a partire dal confine di detta proprieta' (ciglio della
Canaletta Borsari) e non di m. 10 come indicato nelle osservazioni,
causa un errore nella precedente planimetria trasmessa e allegata
all'avviso notificato e non e' prevista alcuna fascia di occupazione
temporanea, come si evince dalla planimetria corretta in scala 1:2000
qui allegata;
- dal sopralluogo tecnico effettuato risulta che l'ultimo filare
delle alberature da frutto dista m. 6 dal ciglio della Canaletta
Borsari;
- il progetto prevede che la condotta venga posata nella mezzeria dei
5 m. di fascia della servitu' che inizia con il ciglio nord della
Canaletta suddetta;
- non e' prevista alcuna fascia di occupazione temporanea: e pertanto
conclude per la reiezione dell'osservazione stessa in quanto fondata
su un presupposto di fatto errato, causato dall'errata planimetria
trasmessa: infatti la posa dell'asse delle tubazioni avverra', come
gia' previsto dal progetto, a m. 2,50 dalla linea di confine e
pertanto, non comportera' aggravi economici ne' perdite di terreno
per la conduzione della coltura aziendale esistente;
dispone:
1) di respingere le osservazioni presentate dalla ditta Antela Sas di
Bologna, come indicato in premessa, per i seguenti motivi:
- quanto alla osservazione riportata in premessa al punto 1), la
stessa e' fondata su un presupposto di fatto errato, in quanto la
posa dell'asse della tubazione avverra' come previsto dal progetto a
m. 2,50 dalla linea di confine (Canaletta Borsari) e la fascia di
terreno da assoggettare a servitu' conseguentemente misura m. 5 di
larghezza; pertanto la servitu' stessa non comportera' aggravi
economici ne' perdite di terreno per la conduzione della coltura
aziendale esistente come paventato dall'osservante, tenuto conto
altresi' che le facolta' di intervento, e manutenzione sulla condotta
e di variare le dimensioni e il numero e le facolta' di accesso al
terreno previste dalla futura convenzione devono esercitarsi senza
costituire aggravio alla servitu';
- quanto all'osservazione riportata in premessa al punto 2), la
stessa non e' pertinente alla fase di avvio del procedimento,
riferendosi alla determinazione dell'indennita' non ancora disposta,
nei confronti della quale sono previsti altri specifici rimedi
dell'ordinamento;
2) l'indennita' di imposizione della servitu' di acquedotto sui
terreni di proprieta' della ditta Antela Sas di Bologna,
catastalmente censiti al foglio 29, mappali 7 e 8, derivante dalla
realizzazione dell'opera indicata in oggetto, e' determinata, a
titolo provvisorio, in complessive Lire 2.075.988 secondo il
conteggio riportato nel prospetto allegato in copia e parte
integrante del presente atto.
IL SINDACO
Fausto Galetti