COMUNICATO
Modifica agli artt. 49 e 50, dello Statuto comunale
Con atto del Consiglio comunale n. 35 del 15/5/1998 sono stati
modificati gli artt. 49 e 50 dello Statuto comunale, approvato dal
Consiglio comunale nella seduta del 10/10/1991 con deliberazione n.
112, modificato con deliberazione n. 119 del 31/10/1991, controllato
dal CORECO nella seduta del 14/11/1991 con atto prot. n. 9480
integrato altresi' con deliberazione consiliare n. 12 del 2/3/1995,
nuovamente modificato con l'atto consiliare n. 68 in data 13/7/1995 -
controllato dal CORECO nella seduta del 27/7/1995 con atto prot. n.
95/0037, modificato con l'atto consiliare n. 35 in data 15/5/1998 -
controllato ed approvato dal CORECO nella seduta del 27/5/1998 con
atto prot. n. 98/004632.
Artt. 49 e 50 (prima della modifica)
CAPO V
Il Difensore civico
Art. 49
Istituzione
1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico per l'esercizio delle
funzioni di garante dell'imparzialita' e del buon andamento
dell'Amministrazione comunale.
Art. 50
Elezione
1. Il Difensore civico e' eletto dal Consiglio comunale a scrutinio
segreto, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, tra
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, di provata
esperienza, moralita' e professionalita', idonee ad assicurare
l'imparzialita', probita', indipendenza e competenza
giuridico-amministrativa.
Artt. 49 e 50 modificati con atto del Consiglio comunale n. 35 del
15/5/1998
CAPO V
Il Difensore civico
Art. 49
Istituzione
2. E' istituito l'ufficio del Difensore civico, anche in forma
associata con altri Comuni, per l'esercizio delle funzioni di garante
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione
comunale.
Art. 50
Elezione
2. Il Difensore civico e' eletto dal Consiglio comunale a scrutinio
segreto, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, deve
essere di provata esperienza, moralita' e professionalita', idonee ad
assicurare l'imparzialita', probita', indipendenza e competenza
giuridico-amministrativa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Rovani