COMUNE DI REGGIOLO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Modifica agli artt. 49 e 50, dello Statuto comunale

Con atto del Consiglio comunale n. 35 del 15/5/1998 sono stati                  
modificati gli artt. 49 e 50 dello Statuto comunale, approvato dal              
Consiglio comunale nella seduta del 10/10/1991 con deliberazione n.             
112, modificato con deliberazione n. 119 del 31/10/1991, controllato            
dal CORECO nella seduta del 14/11/1991 con atto prot. n. 9480                   
integrato altresi' con deliberazione consiliare n. 12 del 2/3/1995,             
nuovamente modificato con l'atto consiliare n. 68 in data 13/7/1995 -           
controllato dal CORECO nella seduta del 27/7/1995 con atto prot. n.             
95/0037, modificato con l'atto consiliare n. 35 in data 15/5/1998 -             
controllato ed approvato dal CORECO nella seduta del 27/5/1998 con              
atto prot. n. 98/004632.                                                        
Artt. 49 e 50 (prima della modifica)                                            
CAPO V                                                                          
Il Difensore civico                                                             
Art. 49                                                                         
Istituzione                                                                     
1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico per l'esercizio delle            
funzioni di garante dell'imparzialita' e del buon andamento                     
dell'Amministrazione comunale.                                                  
Art. 50                                                                         
Elezione                                                                        
1.  Il Difensore civico e' eletto dal Consiglio comunale a scrutinio            
segreto, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, tra            
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, di provata              
esperienza, moralita' e professionalita', idonee ad assicurare                  
l'imparzialita', probita', indipendenza e competenza                            
giuridico-amministrativa.                                                       
Artt. 49 e 50 modificati con atto del Consiglio comunale n. 35 del              
15/5/1998                                                                       
CAPO V                                                                          
Il Difensore civico                                                             
Art. 49                                                                         
Istituzione                                                                     
2. E' istituito l'ufficio del Difensore civico, anche in forma                  
associata con altri Comuni, per l'esercizio delle funzioni di garante           
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione                    
comunale.                                                                       
Art. 50                                                                         
Elezione                                                                        
2. Il Difensore civico e' eletto dal Consiglio comunale a scrutinio             
segreto, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, deve           
essere di provata esperienza, moralita' e professionalita', idonee ad           
assicurare l'imparzialita', probita', indipendenza e competenza                 
giuridico-amministrativa.                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                          
Fernando Rovani                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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