REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.46 DEL 1996 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI"

          Art. 4                                                                
Modifica del comma 1 dell'art. 6                                                
"Identificazione dei capi trattati"                                             
del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46                                                 
1. Il comma 1 dell'art. 6 del R.R. 2 dicembre 1996,  n.46 e' cosi'              
modificato:                                                                     
"1. Il tassidermista od imbalsamatore ha l'obbligo di apporre su                
tutti gli animali preparati per se' o per la consegna al cliente,               
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un contrassegno, o           
etichetta, approvato dalla Provincia, indicante il proprio nome, il             
numero di autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di               
riferimento del registro di cui al comma 2 dell'art. 3. Tale                    
contrassegno dovra' essere saldamente fissato alla base di appoggio             
del capo preparato o, in mancanza di questo, al corpo dell'animale.".           
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 6 del Regolamento regionale 2 dicembre           
1996, n. 46 citato alla nota all'art. 1, era il seguente:                       
"Art. 6 - Identificazione dei capi trattati                                     
1. Il tassidermista od imbalsamatore ha l'obbligo di apporre su tutti           
gli animali preparati e consegnati al cliente o posti in circolazione           
dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, un contrassegno, o           
etichetta, approvato dalla Provincia, indicante il proprio nome, il             
numero di autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di               
riferimento del registro di cui al comma 2 dell'art. 3. Tale                    
contrassegno dovra' essere saldamente fissato alla base di appoggio             
del capo preparato o, in mancanza di questo, al corpo dell'animale.".           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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