REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.46 DEL 1996 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI"
Art. 4
Modifica del comma 1 dell'art. 6
"Identificazione dei capi trattati"
del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46
1. Il comma 1 dell'art. 6 del R.R. 2 dicembre 1996, n.46 e' cosi'
modificato:
"1. Il tassidermista od imbalsamatore ha l'obbligo di apporre su
tutti gli animali preparati per se' o per la consegna al cliente,
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un contrassegno, o
etichetta, approvato dalla Provincia, indicante il proprio nome, il
numero di autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di
riferimento del registro di cui al comma 2 dell'art. 3. Tale
contrassegno dovra' essere saldamente fissato alla base di appoggio
del capo preparato o, in mancanza di questo, al corpo dell'animale.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 6 del Regolamento regionale 2 dicembre
1996, n. 46 citato alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 6 - Identificazione dei capi trattati
1. Il tassidermista od imbalsamatore ha l'obbligo di apporre su tutti
gli animali preparati e consegnati al cliente o posti in circolazione
dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, un contrassegno, o
etichetta, approvato dalla Provincia, indicante il proprio nome, il
numero di autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di
riferimento del registro di cui al comma 2 dell'art. 3. Tale
contrassegno dovra' essere saldamente fissato alla base di appoggio
del capo preparato o, in mancanza di questo, al corpo dell'animale.".