REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.46 DEL 1996 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI"
Art. 2
Modifiche al comma 2 dell'art. 3
"Elenco provinciale dei tassidermisti ed imbalsamatori"
del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46
1. Il comma 2 dell'art. 3 del R.R. 2 dicembre 1996, n.46 e' cosi'
modificato:
"2. La Provincia provvede inoltre a vistare ad ogni tassidermista o
imbalsamatore un apposito registro di carico e scarico debitamente
numerato, nel quale, oltre ad essere evidenziati gli estremi
dell'atto di autorizzazione, devono essere annotati tutti i dati
relativi ai capi consegnati con particolare riferimento a:
a) data della consegna;
b) specie e sesso;
c) causa del decesso o circostanze del ritrovamento;
d) comune o localita' di provenienza;
e) generalita' del committente;
f) data di riconsegna.
Coloro che non svolgono l'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione
al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di
commercializzazione, sul registro sopra richiamato devono annotare
solo i dati di cui alle precedenti lettere b) e c).".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 3 del Regolamento regionale 2 dicembre
1996, n. 46 citato alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 3 - Elenco provinciale dei tassidermisti ed imbalsamatori
omissis
2. La Provincia provvede inoltre a vistare ad ogni tassidermista o
imbalsamatore un apposito registro di carico e scarico debitamente
numerato, nel quale, oltre ad essere evidenziati gli estremi
dell'atto di autorizzazione, devono essere annotati tutti i dati
relativi ai capi consegnati con particolare riferimento a:
a) data della consegna;
b) specie e sesso;
c) causa del decesso o circostanze del ritrovamento;
d) comune o localita' di provenienza;
e) generalita' del committente;
f) data di riconsegna.
omissis".