REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.46 DEL 1996 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI"

          Art. 2                                                                
Modifiche al comma 2 dell'art. 3                                                
"Elenco provinciale dei tassidermisti ed imbalsamatori"                         
del R.R. 2 dicembre 1996, n. 46                                                 
1. Il comma 2 dell'art. 3 del R.R. 2 dicembre 1996,  n.46 e' cosi'              
modificato:                                                                     
"2. La Provincia provvede inoltre a vistare ad ogni tassidermista o             
imbalsamatore un apposito registro di carico e scarico debitamente              
numerato, nel quale, oltre ad essere evidenziati gli estremi                    
dell'atto di autorizzazione, devono essere annotati tutti i dati                
relativi ai capi consegnati con particolare riferimento a:                      
a) data della consegna;                                                         
b) specie e sesso;                                                              
c) causa del decesso o circostanze del ritrovamento;                            
d) comune o localita' di provenienza;                                           
e) generalita' del committente;                                                 
f) data di riconsegna.                                                          
Coloro che non svolgono l'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione            
al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di                      
commercializzazione, sul registro sopra richiamato devono annotare              
solo i dati di cui alle precedenti lettere b) e c).".                           
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 3 del Regolamento regionale 2 dicembre           
1996, n. 46 citato alla nota all'art. 1, era il seguente:                       
"Art. 3 - Elenco provinciale dei tassidermisti ed imbalsamatori                 
omissis                                                                         
2. La Provincia provvede inoltre a vistare ad ogni tassidermista o              
imbalsamatore un apposito registro di carico e scarico debitamente              
numerato, nel quale, oltre ad essere evidenziati gli estremi                    
dell'atto di autorizzazione, devono essere annotati tutti i dati                
relativi ai capi consegnati con particolare riferimento a:                      
a) data della consegna;                                                         
b) specie e sesso;                                                              
c) causa del decesso o circostanze del ritrovamento;                            
d) comune o localita' di provenienza;                                           
e) generalita' del committente;                                                 
f) data di riconsegna.                                                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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