LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 12
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11,
al fine di limitare i rischi di diffusione di organismi nocivi, la
struttura fitosanitaria regionale puo' disporre la sospensione
cautelativa dell'autorizzazione di cui all'art. 2 nei seguenti casi:
a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da
processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;
b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della
direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni;
c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un
numero significativo di piante.
2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite
dalla struttura fitosanitaria regionale, l'autorizzazione e' sospesa
fino a 3 mesi.
3. In casi di particolare gravita' o di inadempienza alle
prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale,
quest'ultima puo' disporre la revoca dell'autorizzazione.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
La Direttiva 77/93/CEE e' citata alle note all'art. 2.