LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 8
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:
a) l'applicazione sul territorio regionale delle normative nazionali
e comunitarie in materia fitosanitaria e quant'altro attribuito da
normative nazionali al "Servizio fitosanitario regionale";
b) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti
vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione,
conservazione e commercializzazione;
c) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di
ricerca e sperimentazione agraria, nonche' di laboratori accreditati
o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;
d) controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle
piante e dei relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla
certificazione volontaria;
e) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione
delle malattie ritenute pericolose e diffusibili, indicando la
localita' di messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i
tempi e le modalita' dei controlli e quant'altro ritenuto utile;
f) prescrivere tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o
sospetti tali nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti e
quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi
nocivi ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle
normative nazionali e comunitarie in materia;
g) fornire assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento
fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si
avvale di personale qualificato che assume la denominazione di
"Ispettore fitosanitario", ai sensi della normativa nazionale in
materia.
3. Gli Ispettori fitosanitari sono individuati tra i dipendenti
regionali o di altri enti pubblici e debbono essere in possesso di
entrambi i seguenti requisiti:
a) avere conseguito la specializzazione in Fitopatologia o la laurea
in Scienze agrarie, Scienze e Tecnologie agrarie, Scienze e
Tecnologie alimentari, Scienze forestali, Scienze forestali e
ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie
agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze biologiche, diploma
universitario in produzione vegetale o altri titoli di studio
equipollenti;
b) avere frequentato specifici corsi di formazione professionale.
4. Il Direttore generale competente in materia di agricoltura nomina
gli Ispettori fitosanitari e rilascia ai medesimi apposito documento
di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai
sensi della normativa nazionale in materia.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la struttura
fitosanitaria regionale puo' avvalersi dei Consorzi fitosanitari
provinciali istituiti con L.R. 22 maggio 1996, n. 16.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 5
La L.R. 22 maggio 1996, n. 16 concerne Riorganizzazione dei Consorzi
Fitosanitari provinciali. Modifiche alle Leggi regionali 28 luglio
1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.