REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 8                                                                
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale                                
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:                              
a) l'applicazione sul territorio regionale delle normative nazionali            
e comunitarie in materia fitosanitaria e quant'altro attribuito da              
normative nazionali al "Servizio fitosanitario regionale";                      
b) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti                  
vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione,                 
conservazione e commercializzazione;                                            
c) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di             
ricerca e sperimentazione agraria, nonche' di laboratori accreditati            
o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;                 
d) controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle           
piante e dei relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla                
certificazione volontaria;                                                      
e) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione            
delle malattie ritenute pericolose e diffusibili, indicando la                  
localita' di messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i             
tempi e le modalita' dei controlli e quant'altro ritenuto utile;                
f) prescrivere tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la             
distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o             
sospetti tali nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti e                
quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi                 
nocivi ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle            
normative nazionali e comunitarie in materia;                                   
g) fornire assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento              
fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.                    
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si               
avvale di personale qualificato che assume la denominazione di                  
"Ispettore fitosanitario", ai sensi della normativa nazionale in                
materia.                                                                        
3. Gli Ispettori fitosanitari sono individuati tra i dipendenti                 
regionali o di altri enti pubblici e debbono essere in possesso di              
entrambi i seguenti requisiti:                                                  
a) avere conseguito la specializzazione in Fitopatologia o la laurea            
in Scienze agrarie, Scienze e Tecnologie agrarie, Scienze e                     
Tecnologie alimentari, Scienze forestali, Scienze forestali e                   
ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie             
agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze biologiche, diploma                
universitario in produzione vegetale o altri titoli di studio                   
equipollenti;                                                                   
b) avere frequentato specifici corsi di formazione professionale.               
4. Il Direttore generale competente in materia di agricoltura nomina            
gli Ispettori fitosanitari e rilascia ai medesimi apposito documento            
di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai            
sensi della normativa nazionale in materia.                                     
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la struttura                
fitosanitaria regionale puo' avvalersi dei Consorzi fitosanitari                
provinciali istituiti con L.R. 22 maggio 1996, n. 16.                           
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 5                                                                         
La L.R. 22 maggio 1996, n. 16 concerne Riorganizzazione dei Consorzi            
Fitosanitari provinciali. Modifiche alle Leggi regionali 28 luglio              
1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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