LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 4
Registro regionale dei produttori
1. Presso la struttura fitosanitaria regionale e' istituito il
Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti
autorizzati ai sensi dell'art. 2 o che abbiano denunciato l'inizio
dell'attivita' ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2.