REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 4                                                                
Registro regionale dei produttori                                               
1. Presso la struttura fitosanitaria regionale e' istituito il                  
Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti             
autorizzati ai sensi dell'art. 2 o che abbiano denunciato l'inizio              
dell'attivita' ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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