LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 2
Autorizzazione regionale
1. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 dell'art. 1 e'
subordinato al possesso di specifica autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale
competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge
denominata "struttura fitosanitaria regionale".
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,
escluse le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere
ceduti a terzi a qualunque titolo;
b) i commercianti di piante e di materiali di propagazione vegetale,
escluse le sementi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali
o di altri materiali, comprese le sementi, di cui all'allegato V,
parte B, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed
integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di
spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi
ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la
commercializzazione al minuto presso la propria azienda;
e) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi
del comma 4 dell'art. 3 della Legge 20 aprile 1976, n. 195, che
vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;
f) i soggetti che commercializzano a qualunque titolo tuberi-seme di
patate;
g) i produttori e commercianti di legnami di cui all'allegato V,
parte A, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed
integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale.
4. Ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), f), g) del comma 3 si
applica la normativa relativa alla denuncia di inizio attivita'
prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre
piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle
sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi
all'interno della propria azienda, deve preventivamente presentare
alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante
le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di
conservazione e la relativa collocazione.
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori
di piccoli quantitativi di specie vegetali non sottoposte a lotte
obbligatorie destinati a superfici di limitata estensione, secondo
quanto previsto dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.
7. Per il rilascio dell'autorizzazione regionale i richiedenti sono
tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale ai sensi
della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, e successive modifiche.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 3
1) Il testo dell'allegato V, parte B, della direttiva 77/93/CEE
(Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure
di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), modificata dal Decreto
ministeriale 31 gennaio 1996 concernente Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e'
il seguente:
"ALLEGATO V
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti
a ispezione fitosanitaria - nel luogo di produzione per poter essere
spostati nel territorio comunitario, se sono originari della
comunita', - oppure a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o
nel paese speditore se non sono originari della comunita' per poter
essere introdotti nel territorio comunitario
Parte B
Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di territori
diversi da quelli indicati nella parte A
I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita'.
1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e
delle piante di acquario, ma comprese le sementi di crucifere,
graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina,
dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e
dell'Uruguay, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersi con
lycopersicum L. Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L.,
Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum.,
Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L..
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di: -
Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,
Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., -
conifere (Coniferales) - Acer saccharum Marsh., originarie
dell'America settentrionale, - Prunus L., originarie di paesi
extraeuropei.
3. Frutti di: - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e
relativi ibridi: - Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus
Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L.,
Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di paesi
extraeuropei.
4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di: - conifere (Coniferales) -
Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. e Quercus L.,
esclusa la specie Quercus suber L.
6. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che: a) e' stato
ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini,
generi o specie: - Castanea Mill., - Castanea Mill., Quercus L.,
compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda
naturale, originario dell'America settetrionale, - Platanus, compreso
il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, -
Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di
paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la
superficie rotonda naturale, - Pinus L., compreso il legname che non
ha conservato la superficie rotonda naturale, - Populus L.,
originario del continente americano, - Acer saccharum Marsh.,
compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda
naturale, originario dell'America settentrionale, e b) corrisponde a
una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II,
del regoalmento (CEE) 2658/87:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili
ex 4401 21
Legno in piccole placche o in particelle:
di conifere, originario di paesi non europei
4401 22
Legno in piccole placche o in particelle:
non di conifere
ex 4401 30
Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi,
mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 20
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di
conifere, originario di paesi non europei
4403 91
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
di quercia (Quercus spp.)
Codice NC Designazione delle merci
4403 99
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
non di conifere, di quercia (Quercus, spp.) o di faggio (Fagus spp.)
ex 4404 10
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per
il lungo:
di conifere, originari di paesi non europei
ex 4404 20
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per
il lungo:
non di conifere
4406 10
Traversine di legno per strade ferrate o simili:
non impregnate
ex 4407 10
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi
composte, assicelle:
di conifere originario di paesi non europei
ex 4407 91
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi
composte, assicelle:
di quercia (Quercus spp.)
ex 4407 99
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi
composte, assicelle:
non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Qercus spp.) o di
faggio (Fagus spp.)
ex 4415 10
Casse, gabbie e cilindri di legno originari di paesi non europei
ex 4415 20
Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di
carico di legno, originarie di paesi non europei
ex 4416 00
Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus
spp.).
Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415
20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme
stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo
marchio.
7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di
terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante,
humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto
interamente di torba. b) Terra e terreno di coltura, aderente o
associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei
materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o
parzialmente di torba o di sostanze solide inorganiche destinate a
rafforzare la vitalita' dei vegetali, originari della Turchia, della
Bielorussia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della
Moldavia, della Russia, dell'Ucraina e dei paesi extraeuropei ad
eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti talune zone protette
Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla
sezione I.
1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o
alla lavorazione industriale.
2. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.).
3. Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.,
escluse le specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia
Lindl..
4. Parti di vegetali esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus
L., escluse la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia
Lindl.
5. Sementi di Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L. e
Phaseolus vulgaris L.
6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp.
7. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che: a) e' stato
ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales),
escluso il genere Pinus L., originario di paesi terzi europei, e b)
corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato
I, parte II del regolamento (CEE) 2658/87;
Codice NC Designazione delle merci
4401 10
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili
4401 21
Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30
Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi,
mattonelle, palline o in forme simili
4403 20
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per
il lungo
4406 10
Traversine di legno per strade ferrate o simili:
non impregnate
ex 4407 10
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi
composte, assicelle
ex 4415 10
Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20
Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di
carico
Le palette di carico semplice e le palette-casse (codice NC ex 4415
20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme
stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo
marchio.
8. Parti di vegetali di Persea americana P. Mill., e Eucalyptus
l'Herit.".
2) Il testo del comma 4 dell'art. 3 della Legge 20 aprile 1976, n.
195, concernente Modifiche e integrazioni alla Legge 25 novembre
1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera, e' il
seguente:
"Art. 3
omissis
Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi
della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un
cartellino del produttore.
omissis"
3) Il testo dell'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE
citata al punto 1) delle note al presente articolo (comma 3), e' il
seguente:
"ALLEGATO V
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti
a ispezione fitosanitaria - nel luogo di produzione per poter essere
spostati nel territorio comunitario, se sono originari della
comunita', - oppure a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o
nel paese speditore se non sono originari della comunita' per poter
essere introdotti nel territorio comunitario
Parte A
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunita'
I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita' e che devono
essere accompagnati da un passaporto delle piante.
1. Vegetali e prodotti vegetali 1.1 Vegetali destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem, Pyrus
L., Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e
Stranvaesia Lindl. 1.2 Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus
lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e relativi
ibridi, destinati alla piantagione. 1.4 Vegetali di Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi e di Vitis L., ad eccezione
dei frutti e delle sementi. 1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di
Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.6 Frutti di Citrus clementina Hort. ex Tanaka con peduncolil e
foglie. 1.7 Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che: a) e'
stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi:
- Castanea Mill., escluso il legame scortecciato, - Platanus L.,
compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda
naturale, e b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni
figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili
4401 22
Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30
Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi,
mattonelle, palline o in forme simili
4403 99
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
non di conifere, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)
ex 4404 20
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per
il lungo:
non di conifere
4406 10
Traversine di legno per strade ferrate o simili:
non impregnate
ex 4407 99
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi
composte, assicelle:
non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di
faggio (Fagus spp.).
1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.
2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la
cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che
si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi
dai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci preparati e pronti per
la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli
organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa
produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp.,
Brassica L., Castanea Mill., Cucumis., Dendranthema (DC) Des Moul.,
Dianthus L., e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass.,
Gypsophila L., tutte le varieta' di ibridi della Nuova Guinea di
Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L.,
Pelargonium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L.,
Populus L., Pseduotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L.,
Tanacetum L., Tsuga Carr., e Verbena L. 2.2 Vegetali di solanacee, ad
eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse
le sementi. 2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea
spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura
aderente o associato. 2.4 Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L.,
Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione e
vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione.
3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la
cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che
si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi
dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per
la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli
organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa
produzione e' chiarament separata da quella degli altri prodotti, di:
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden
Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, cultivar
nane e relativi ibridi di Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus
callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gradiolus nanus hort.,
Gladiolus ramosus hort. e Glaudiolus tubergenii hort., Hyacinthus L.,
Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum
L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss e Tulipa L.
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono
essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona
appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale
zona. Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui
alla sezione I.
1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci. 1.1 Vegetali di conifere
(Coniferales), secondo il caso. 1.2 Vegetali destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi, di Populus L. e di Beta
vulgaris L. 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L.,
Persea americana P. Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.,
esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. e Stranvaesia Lindl.
1.4 Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.
esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. e Stranvaesia Lindl.
1.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione. 1.6
Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o
alla lavorazione industriale. 1.7 Terra e residui non sterilizzati di
rapa rossa (Beta vulgaris L.). 1.8 Sementi di Beta vulgaris L.,
Dolichos jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L. 1.9 Frutti
(capsule) di Gossupium spp. 1.10 Legname ai sensi dell'articolo 3,
primo comma, che: a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da
conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e b)
corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti
nell'Allegato I, Parte II del Regolamento (CEE) 2658/87:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili
4401 21
Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30
Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi,
mattonelle, palline o in forme simili
4403 20
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato;
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per
il lungo
4406 10
Traversine di legno per strade ferrate o simili:
non impregnate
ex 4407 10
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore
superiore a 6 mm., in particolare travi, assi, elementi di travi
composte, assicelle
ex 4415 10
Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20
Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di
carico:
diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove
siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e
portino il relativo marchio
1.11 Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).
2. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci prodotti da produttori
la cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone
che si occupano professionalmente della produzione di vegetali
diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e
pronte per la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito,
dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la
relativa produzione e' chiaramente separata da quella degli altri
prodotti. 2.1 Fatta salva la voce di cui alla sezione II, punto 1.1 i
vegetali di conifere (Coniferales) destinati alla piantagione,
escluse le sementi. 2.2 Vegetali di Begonia L. e Euphorbia
pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi.".
Comma 4
Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:
"Art. 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'Amministrazione stessa.".
Comma 7
La L.R. 23 agosto 1979, n. 26 concerne Disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali.